Ho sentito che sono state modificate in senso favorevole, alcune condizioni riguardanti i permessi per la maternità. Potreste dirmi cos'è cambiato a livello di congedo parentale?

Grazie

Maria Grazia C.

 

Cara Maria Grazia,

è vero, alcune condizioni sono state modificate in senso vantaggioso per il lavoratore, infatti in attuazione del nuovo articolo 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire dei 6 mesi di congedo parentale “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza),...”. Lo precisa la circolare INPS n. 139 del 17 luglio 2015.

Resta invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).