Buongiorno,

sono un’iscritta Gilda, insegnante di scuola primaria. 

Mia madre è disabile grave, con 104 art. 3 co 3, io usufruisco dei permessi giornalieri per assisterla; vorrei prendere i permessi anche in frazione oraria ma la segreteria della mia scuola mi dice che per i docenti non è possibile. È così? Dalle informazioni che ho reperito non c'è riferimento a questo, ma loro sostegno che "il programma" non accetta questa opzione. Potreste darmi maggiori delucidazioni?

Grazie.

Cordiali saluti

Valentina M.

 

Gentile Valentina,

la segreteria della tua scuola ti ha dato un’informazione esatta, infatti i permessi orari possono essere fruiti solo da chi ha la 104 per sé non per chi assiste un familiare disabile.

 

104 e invalidità

Cari colleghi,

sono un vostro iscritto, docente di scuola primaria, A seguito di un incidente occorsomi la scorsa estate, mi è stata riconosciuta un’invalidità civile del 46% e l’art. 3 comma 1 della Legge 104. Vorrei sapere se questi requisiti mi danno diritto a permessi o esenzioni.

Giancarlo G.

 

Caro Giancarlo,

no, per poter fruire di permessi o precedenze necessiti dell’art. 3 co 3 della Legge 104 che connota la gravità della disabilità e un’invalidità civile almeno del 75%

Buon giorno,

sono una vostra iscritta, docente di scuola dell’infanzia, precaria con incarico al 30.06. Ho sentito che il nuovo contratto estende il diritto a fruire di permessi retribuiti anche ai precari. Io ho dovuto prendere 2 giorni di permesso ad ottobre, ma non mi sono stati pagati, è corretto?

Grazie per una delucidazione.

Grazia V,

Cara Grazia,

è normale che i due giorni non ti siano stati retribuiti perché ne hai fruito in un periodo in cui il contratto non era ancora vigente. Le nuove disposizioni hanno validità a partire dal 19 gennaio 2024, giorno successivo alla firma definitiva del CCNL e le nuove disposizioni non hanno effetto retroattivo. Se da qui in avanti avrai la necessità di fruire di altri permessi, sai che saranno retribuiti fino ad un massimo di 3.

Gentile redazione,

sono una docente di scuola primaria, mi sono iscritta al prossimo concorso straordinario ter, attualmente ho un contratto al 30 giugno. Vorrei sapere di che tipo di permesso potrei fruire per la partecipazione.

Ringrazio per un aiuto

Manuela D.

Cara Manuela,

puoi fruire dei 3 giorni di permesso che ora sono retribuiti anche per i precari e comunque per la partecipazione ad esami e concorsi hai diritto fino a 8 giorni complessivi (non retribuiti) per anno scolastico, ivi compresi eventualmente quelli richiesti per il viaggio.

Gentilissimi,

insegno alla scuola dell’infanzia e sono in anno di prova, nominata da concorso. Vorrei sapere quante assenze posso fare in corso d’anno senza comprometterne la validità, purtroppo ho dovuto prendere dei giorni di permesso e anche di aspettativa perché mia mamma si è ammalata ed ha avuto bisogno di assistenza. Vi ringrazio se potete aiutarmi.

Giulia V.

Cara Giulia,

se sei assunta con un contratto full time sei tenuta a svolgere 180 giorni di servizio dal primo di settembre al 30 giugno dell’anno scolastico in corso, di cui almeno 120 di attività didattiche. Se fruisci di part time, il requisito si riduce in proporzione. In ogni caso quando ci sono motivi comprovati che impediscono il raggiungimento dei requisiti minimi di servizio, l’anno di prova può essere rinviato.

Buongiorno a tutti,

sono un’insegnante di scuola primaria assunta in ruolo con riserva da GAE nel 2019 e poi decaduta dallo stesso per effetto di sentenza di merito. Quest’anno sono stata ri-assunta in ruolo da graduatoria di merito di Concorso Ordinario. Ho già svolto l’anno di formazione e prova nel corso dell’a.s. 2019/20 e so che non lo devo ripetere, ma la scuola non sa dirmi se devo ripresentare la dichiarazione dei servizi (già resa nel 2019). Vi ringrazio per un chiarimento a riguardo.

Giada G.

 

Cara Giada,

la dichiarazione dei servizi va completata con l’inserimento degli anni svolti in ruolo con riserva tra gli anni del pre-ruolo, quindi devi operare un’integrazione alla dichiarazione già resa. Confermo che non devi ripetere l’anno di formazione e prova.

Gentili colleghi,

quest’anno ho ottenuto il passaggio di ruolo dalla primaria alla secondaria di primo grado e vorrei sapere se, oltre a svolgere l’anno di formazione e prova, sono tenuta anche a presentare la dichiarazione dei servizi come quando sono entrata in ruolo alla primaria.

Grazie se potete aiutarmi a capire.

Loretta F.

 

Cara Loretta,

la dichiarazione dei servizi va resa una sola volta al momento della prima assunzione in ruolo, infatti il sistema non consente di caricare i periodi di ruolo nella scuola statale ma solo quelli di pre-ruolo.

Diversa è invece la situazione per i contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie/parificate che possono essere dichiarati nella sezione n. 3 della dichiarazione on line

Cari colleghi,

l’anno scorso ho ottenuto il passaggio di ruolo tra la scuola dell’infanzia e la primaria e ho effettuato con esito favorevole l’anno di formazione e prova.

Sono tenuta anche a presentare la domanda di ricostruzione di carriera?

Grazie per una risposta

Serena B.

 

Cara Serena,

non sei tenuta a presentare l’istanza perché gli anni di ruolo svolti all’infanzia valgono come carriera anche per la primaria, così come quelli per la scuola secondaria di primo grado valgono per quella di secondo grado e viceversa.

La domanda va invece prodotta quando c’è un passaggio di ordine, ad esempio dalla primaria alla secondaria. In tal caso gli anni alla primaria verrebbero considerati come pre-ruolo. Invece in un eventuale passaggio di ruolo dall’infanzia alla secondaria, gli anni dell’infanzia non avrebbero alcun riconoscimento ai fini della carriera (giuridici).

Tutti i periodi lavorati valgono invece ai fini della pensione e del TFR.

Spettabile sindacato,

sono una vostra iscritta, in anno di prova assunta con contratto a tempo determinato da graduatoria GPS di sostegno ex art. 59 (DL 73/2021). Confrontandomi con gli altri colleghi in anno di prova ho saputo che loro devono presentare la dichiarazione dei servizi entro il 30 settembre, ma a me la scuola non ha comunicato questo tipo di adempimento. Come devo comportarmi? Rischio di mancare scadenze importanti?

Grazie per una risposta.

Federica V.

 

Gentile Federica,

sarai tenuta alla presentazione della dichiarazione dei servizi solo dopo la conferma in ruolo che avverrà a seguito del superamento dell’anno di prova, pertanto a fra il 1° e il 30 settembre 2024. Contestualmente potrai anche effettuare la domanda di ricostruzione di carriera nella finestra temporale compresa fra il 1 settembre e il 31 dicembre 2024.

Gentili colleghi,

sono un’iscritta al sindacato e ho bisogno di capire la soluzione migliore per rientrare al lavoro dopo la maternità. Sono entrata in astensione obbligatoria preparto il 18 aprile 2023, poiché la data presunta del parto era il 18 giugno 2023. Ho partorito però il 23 giugno, pertanto sono in astensione obbligatoria post-parto dal 24 giugno sino al 23 settembre. Dopo di che vorrei rimanere a casa ancora mediante astensione facoltativa. Il mio intento sarebbe quello di protrarre più possibile il rientro a scuola per riprendere dopo il 30 aprile, in modo da rientrare a disposizione e usufruendo anche della riduzione per allattamento. Quest’anno non mi sono state assegnate classi terminali, pertanto se non sbaglio dovrei fare 150 giorni continuativi per poter entrare a disposizione dopo il 30 aprile. Per le vacanze di Natale come devo regolarmi? Con la precedente maternità mi era stato consigliato di rientrare a Natale e Pasqua per prolungare il congedo parentale ma così facendo ho interrotto i 150 gg continuativi e perso la possibilità di rientrare a disposizione. Ho quindi ripreso servizio nelle mie classi a maggio.

Altra domanda: se consumassi tutta l’astensione facoltativa, potrebbe usufruirne mio marito successivamente? 

Ho poca chiarezza a riguardo, spero possiate aiutarmi.

Ringrazio per la disponibilità.

Cordialmente,

Giovanna D.

 

Gentile Giovanna,

nel tuo caso, non è conciliabile l'esigenza di protrarre il più a lungo il congedo parentale con il rientro a disposizione dopo il 30 aprile perchè comunque arrivi a consumare tutto il congedo parentale prima del 30 aprile, salvo situazioni che possano interrompere tale congedo quali malattia tua o del bambino.

In base alle disposizioni INPS del 2022, una volta terminato il congedo, o alternando il tuo con quello paterno, puoi far fruire al padre del bambino altri 3 mesi frazionati o continuativi.

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