Buongiorno,

sono un’insegnante di scuola primaria, ieri la vicepreside mi ha richiamata per quanto segue: insegno su sostegno ad un bimbo che ha fatto molte assenze, durante queste assenze ho supplito e aiutato colleghe del mio plesso ma la vicaria ritiene che io la debba avvertire ad ogni assenza perchè sono a disposizione dell'Istituto Comprensivo.

E' corretto? Oppure la docente dovrebbe essere a disposizione solo del suo plesso?

Mariangela M.

 

Cara Mariangela,

il docente di sostegno, così come previsto dalla normativa vigente e come chiarito in più occasioni dal MIUR, è docente della classe o della sezione (per la Scuola dell’ Infanzia) cui è stato assegnato e, pertanto, durante le assenze – seppur prolungate o continuative – dell’ alunno che necessita del sostegno, deve interagire col docente curriculare, intervenendo in favore di altri alunni non certificati cui è tenuto a prestare la propria attività educativa e che deve valutare nel corso dell’anno scolastico.

Premesso ciò, l’utilizzo in altre classi è illegittimo, salvo casi sporadici opportunamente documentati, in cui la Dirigenza non dovesse essere  in grado di garantire l’incolumità degli alunni per la contemporanea assenza di altro personale , oppure quando risulti assente l’ intera classe di cui è contitolare. 

 

 

Cari colleghi,

ho effettuato l’anno di prova nel 2016-17, successivamente ho presentato la domanda di ricostruzione di carriera.

Siamo a giugno e non ho ancora avuto nessun riscontro della pratica, vorrei capire che tempi sono previsti per l’adempimento.

Grazie per una delucidazione.

Grazia P.

 

Cara Grazia,

Secondo la normativa vigente, ogni procedura amministrativa deve concludersi entro il termine di 30 giorni da quando il personale interessato presenta la domanda, salvo termine diverso fissato in via regolamentare.

La circolare MEF prot. n.181138 del 6/10/2017, con riferimento a quanto previsto dal comma 209 della legge 107/2015, ritiene che i dirigenti scolastici debbano adottare il decreto di ricostruzione di carriera entro il termine compreso tra 30 e 90 giorni dalla presentazione della domanda. In precedenza, il termine era fissato a 480 giorni, ai sensi del DM 190 del 6/4/1995.

Molto spesso i ritardi sono dovuti a difficoltà oggettive delle segreterie scolastiche (carenza di personale, impossibilità temporanea di poter operare sul portale SIDI). In caso di inosservanza dolosa o colposa del termine previsto, il dirigente dell'ufficio potrebbe essere sanzionato.

Se si ritiene che il ritardo sia ingiustificato, è consigliabile che il docente interessato presenti una diffida.

 

Sono un’insegnante della primaria iscritta alla Gilda e sono figlia unica convivente con madre affetta da demenza per la quale non sono in possesso della 104 poiché mia madre si rifiuta categoricamente di effettuare visite diagnostiche (TAC ecc..) necessarie per poter preentare la domanda, inoltre non accetta persone estranee in casa, pur necessitando di un controllo pressoché continuo. La situazione mi sta creando notevoli disagi personali, come stati ansiosi.

Per questi motivi nel 2016/17 ho usufruito dell'anno sabbatico e nel corrente a.s. sto fruendo dell'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia (ai sensi dell’ art. 18 del CCNL Scuola 29/11/2007) sino al 30 giugno.

Vorrei sapere se, nella mia situazione, potrei fare la domanda per il congedo straordinario biennale retribuito, in modo da poter continuare ad assistere mia madre e proseguire l'assenza dal lavoro a partire da settembre.

Lidia P.

 

Cara Lidia,

la risposta è negativa, infatti per usufruire del biennio retribuito per l’assistenza al genitore disabile sono richieste la convivenza - che attualmente sussiste, come da te dichiarato – ed il riconoscimento dello stato di gravità ex L. 104/92, art. 3, co. 3. Senza questo riconoscimento purtroppo non puoi fruire del congedo straordinario.

 

Gentili colleghi della Redazione,

sono un’insegnante di scuola primaria vostra iscritta, nei prossimi giorni il mio plesso scolastico rimarrà chiuso per elezioni a partire dal pomeriggio di venerdì. Il mio orario di servizio sarebbe stato pomeridiano e la dirigente scolastica ha inviato una circolare in cui mi obbliga a recuperare le ore al mattino. A voi risulta che lo posso fare? Non mi era mai capitato con la dirigente precedente di ricevere una simile richiesta e vorrei capire se è cambiata la normativa a riguardo. Cosa posso fare?

In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti.

Matilde T.

 

Cara Matilde,

la normativa di riferimento non è cambiata e tu non hai alcun obbligo di recuperare le ore che non effettuerai per cause di forza maggiore e i relativi giorni di chiusura devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato. Il principio è stabilito sia dal Codice Civile all’art. dall’art. 1256 che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento” che dall’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30), la quale recita: “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. Pertanto ti consiglio di rispondere alla circolare con un atto di rimostranza nel quale contesti l’ordine di servizio in quanto illegittimo sulla base dei riferimenti sopraccitati e solo in caso di reiterazione dell’ordine di servizio da parte della dirigente ti atterrai alle indicazioni, salvo segnalare l’illecito presso la tua sede sindacale affinchè invii una diffida alla dirigente.

 

 

Cari colleghi,

nella mia scuola il Collegio dei Docenti, su pressione della dirigente, ha votato per un corso di formazione obbligatorio della durata di 25 ore. Mi pareva di aver letto su Samnotizie che non ci fosse nessun obbligo orario quantificato, allora mi chiedo: sono obbligata a svolgere queste ore?

Grazie per un chiarimento.

Ilaria F.

 

Cara Ilaria,

come giustamente ricordi, non esiste alcun obbligo contrattuale che vincoli ad un numero di ore di formazione nel vecchio contratto e neppure nella bozza recentemente licenziata del nuovo contratto.

Pertanto la delibera del collegio dei docenti ha un valore cogente solo nel caso in cui queste ore siano state inserite all’interno delle “prime 40 ore” (art. 29 co 3 lettera a), rientrando nelle attività collegiali funzionali all’insegnamento. Se invece non rientrassero nel Piano Annuale delle Attività e fossero aggiuntive, il dirigente dovrebbe specificarvi in che modo intende retribuirvele, perché nessuno può essere obbligato a svolgere del lavoro straordinario.

 

Sono una maestra diplomata, inserita con riserva nelle GaE,

ho letto che è stato pubblicato un bando di concorso per abilitati, volevo capire se il diploma magistrale può essere considerato un titolo valido per l’accesso a questa prova. Sto cercando di mettermi in qualche modo al riparo dagli effetti della sentenza del Consiglio di Stato.

Grazie per una risposta.

Stefania P.

 

Cara Stefania,

il bando di concorso pubblicato il 16 febbraio in Gazzetta Ufficiale è riservato al reclutamento di docenti abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria e non riguarda la scuola primaria o dell’infanzia.

 

FAQ - Numero 188, pag 5 - Novembre 2014

  1. Gli insegnanti assunti in ruolo per compensazione ad anno scolastico iniziato sono tenuti sia alla formazione che alla prova nel corrente a.s.?

I docenti di cui si tratta possono effettuare l' anno di prova se insegnano la medesima disciplina per cui sono stati immessi in ruolo, oppure se si tratta di discipline affini a cui si accede con lo stesso titolo di studio, se relative allo stesso grado d' istruzione.

Non è ammesso, inoltre, effettuare l'anno di prova se si insegna su posto comune ed il ruolo riguarda il sostegno e viceversa, oppure se non coincide il ruolo sul sostegno col grado d' istruzione in cui si sta effettivamente insegnando.

 

  1. Un insegnante con contratto fino al termine delle lezioni per attività alternative: "studio assistito" è stato assunto per compensazione. Il presente a.s. gli varrà comunque come anno di formazione e prova? Su cosa eventualmente farà la tesina dal momento che non svolge una vera e propria attività didattica?

Alla luce di quanto sopra, non è consentito l' anno di prova se si è in servizio sullo studio assistito, in quanto non riconducibile a classe di concorso.

 

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei servizi slitterà al 30 settembre 2015? O valgono i 30 giorni di tempo dall'assunzione?

La dichiarazione dei servizi, in assenza di un contratto d'insegnamento presso un'istituzione scolastica statale, va comunque fatta pervenire in tempi brevi (meglio se entro i previsti 30 giorni) all' Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza.

 

  1. I docenti assunti in ruolo per compensazione in corso d’anno hanno gli stessi diritti dei docenti di ruolo in materia di permessi retribuiti e per motivi di studio?

Chi all'atto dell'immissione in ruolo ha in essere un contratto a T.D. annuale o fino al termine delle attività didattiche, oppure ha stipulato contratti temporanei con le istituzioni scolastiche, si vede applicare le normative specifiche per le assenze, gli altri congedi, l'aspettativa e per la malattia per il personale a T.D. e le varie tipologie di contratto di cui sopra previste dal CCNL del 29/11/07.

La normativa di riferimento per l' esercizio del diritto allo studio è rappresentata dal CCIR (Contratto Collettivo Integrativo Regionale) della Regione di appartenenza che lo regolamenta per il personale a T.D. destinatario di contratti al 31/8 ed al 30/6.               

  Franco Capacchione