''Numero 190, pag 5 - Aprile 2015

La disposizione che regolamenta la fruizione del permessi per motivi personali è l’art. 15 del CCNL 2006/09 che, testualmente, recita:

 

Il dipendente inoltre ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma” .

Pertanto anche i sei  giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione; in questo caso, non vale quanto affermato nel comma 9 dell’art.13 ossia il fatto che: “la fruibilità dei predetti giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art.15, comma 2”.

Pertanto, ai sensi dell’art.15:

- non esiste un potere discrezionale che molti dirigenti scolastici indebitamente si arrogano;

- è possibile per il dipendente documentare le ragioni dei permessi anche “mediante autocertificazione”;

- è un diritto del dipendente di fruire, qualora avesse esaurito i tre giorni di permessi retribuiti, ai sensi dell’art.15 comma  2, dei “motivi personali o familiari”, dei “sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Per tali ragioni, laddove il dirigente neghi i suddetti permessi, si deve reiterare la richiesta chiedendo di motivare le ragioni del diniego. Nel caso in cui il dirigente confermi la sua illegittima decisione, non rimane che rivolgersi al Giudice del lavoro competente per territorio.

In merito vi sono le sentenze favorevoli di alcuni tribunali del lavoro come rilevabile sul sito : www.dirittoscolastico.it/i-permessi-retribuiti-dei-docenti-ex-art-15-comm.

  1. Tommaso de Grandis