Numero 219 - Novembre 2024

Il part-time può essere richiesto anche per le supplenze al 30 giugno o 31 agosto.

Le tipologie di part time e le regole per i docenti

 

Cosa vuol dire Part-time

Nel mondo del lavoro il contratto a tempo parziale (part-time), si configura come una prestazione lavorativa con orario inferiore a quello previsto dal Contratto Nazionale. Nella scuola l’orario completo si differenzia in base all’ordine in cui si presta servizio, quindi:

  • 25 ore nella scuola dell’infanzia;
  • 24 ore nella scuola primaria;
  • 18 ore nella scuola secondaria.

Tipologie di part-time

Le tipologie di part-time previste dai nostri ordinamenti sono:

  1. Part-time orizzontale, in cui la prestazione lavorativa viene spalmata in tutti i giorni lavorativi;
  2. Part-time verticale, in cui la prestazione lavorativa viene svolta in alcuni giorni della settimana o del mese, oppure in determinati periodi dell’anno. Viene regolamentato dal comma 2 articolo 7 della C.M. 449 del 1997, il quale prescrive che il part-time verticale può essere svolto in non meno di tre giorni la settimana, o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione didattico-educativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’autonomia della stessa.
  3. Part-time misto, in cui la prestazione lavorativa è una combinazione delle precedenti.

Il Part-time nel caso di incarichi annuali

La possibilità di stipulare contratti a tempo parziale per i docenti con incarico annuale, è sancita dal CCNL 2006-2009 comma 6 articolo 25, che recita: “L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro”.

 

In base a questa norma contrattuale i docenti incaricati fino al temine delle attività didattiche e annuali possono chiedere di lavorare in regime part-time al momento della presa di servizio. La domanda va prodotta al dirigente scolastico della scuola assegnata.

 

Chi valuta la domanda

La valutazione della domanda avviene ad opera dell’amministrazione sulla base della Legge 662/1996, per come modificata dal DL 112/2008, infatti la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica. Quindi, una volta presentata la domanda l’amministrazione avrà 60 giorni di tempo per valutarla sulla base di tre elementi:

  1. La disponibilità del contingente di lavoratori part-time fissato per dalla Contrattazione Collettiva, in relazione alla dotazione organica, che per la scuola è fissato al 25% a livello provinciale per quella specifica classe di concorso;
  2. La tipologia di attività di lavoro autonomo o subordinato, che, eventualmente, il dipendente intende svolgere, questo non può essere incompatibile con l’attività di docente.
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione del contratto, che non deve essere pregiudizievole al buon funzionamento dell’amministrazione.

In caso di diniego, il Dirigente Scolastico dovrà motivare il proprio atto, in modo che il docente possa ripresentare la domanda oppure tutelarsi contro la decisione ed adire le vie legali. Nel caso in cui l’amministrazione si rendesse disponibile ad accogliere la domanda con diverse condizioni, rispetto a quelle prospettate dal docente, è necessario che ne dia comunicazione allo stesso, che dovrà eventualmente accettarle.

(Scheda tecnica Gilda degli Insegnanti)