Numero 219 - Novembre 2024
La fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte dei docenti è regolata da specifiche norme e dai contratti collettivi nazionali e rappresenta un'importante opportunità che consente di dedicarsi, nel corso della carriera scolastica, alla propria formazione e all’aggiornamento professionale iscrivendosi ai corsi di laurea, ai master e alle specializzazioni delle Università statali e telematiche.
Il dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 12 del 07/10/2011 ha riconosciuto nella formazione universitaria “un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell’amministrazione” con particolare riferimento ai sistemi di apprendimento a distanza per i quali i dipendenti devono essere “messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l’ordinamento prevede allo scopo”. Le domande da parte del personale scolastico possono essere presentate presso le segreterie delle istituzioni scolastiche di appartenenza, entro le date fissate annualmente con un’apposita circolare informativa.
Possono produrre domanda i docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o, se in servizio alla data di presentazione della domanda, con incarico fino al termine delle lezioni. Non sono ammessi invece alla fruizione dei permessi gli insegnanti con orario parziale inferiore al 50%.
I permessi retribuiti possono essere concessi esclusivamente per la frequenza di lezioni, tirocini e laboratori (incluso il tempo di viaggio) del corso di studi indicato nella domanda. I beneficiari, potranno fruirne utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio oppure l’intero orario giornaliero di servizio, per il tempo strettamente necessario alla frequenza dei corsi, compreso il tempo di viaggio.
La certificazione della propria presenza alle attività didattiche, dev’essere presentata all’istituzione scolastica entro 7 giorni dalla fruizione del permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare. In relazione alla documentazione attestante la partecipazione personale dei lavoratori alle lezioni presso le Università telematiche, la Funzione Pubblica ha chiarito che gli stessi “dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”. Tale collegamento potrà essere provato mediante report del software che storicizzi l’ingresso e l’uscita dello studente iscritto al corso.
Non è esclusa, quindi, la possibilità di fruire dei permessi studio da parte del dipendente iscritto ai corsi erogati in modalità telematica, mediante la stampa dei report con cui si attesta il collegamento alla piattaforma e-learning ovvero, mediante autocertificazione a norma di legge concernente l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro.
Il MIUR con una nota del 20/12/2012 n. 40212, ha precisato che “Per quanto riguarda la possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, l’utilizzo è subordinato alla presenza della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno autocertificare a norma di legge l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di studio nel corso dell'anno 2025, si avvicina. E’ importante ricordare, infatti, che la disciplina di tali permessi fa riferimento all'anno solare e non all'anno scolastico.
Per conoscere in maniera dettagliata le modalità di presentazione delle domande, le scadenze e le eventuali estensioni per il personale a tempo determinato, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti.
Viviana Iannelli