Numero 218 - Gennaio 2024

Il 18 gennaio scorso è stato finalmente sottoscritto all’ARAN il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Istruzione e della Ricerca (CCNL) che ha visto tutti i sindacati concordi ad esclusione della UIL.

 

“Un contratto ‘lumaca’ - sono le parole del Coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio - un lunghissimo percorso durato sei mesi, trascorsi per procedere con i controlli definitivi da parte della Corte dei Conti. Una tempistica inaccettabile per cui si rende necessario rivedere la burocrazia contrattuale, altrimenti rischiamo di essere sempre fuori tempo massimo”.

Il Contratto infatti si riferisce al biennio 2019-2021 e con la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore.

Sugli obbiettivi raggiunti il Coordinatore della Gilda Rino Di Meglio afferma: “Dal 19.01.24, comunque, le norme migliorative del contratto saranno operative, in particolare il diritto dei precari ai tre giorni di permesso retribuito. Non solo, siamo riusciti anche ad ottenere che la formazione degli insegnanti sia considerata orario di lavoro a tutti gli effetti, ponendo fine a decenni di contenzioso e sfruttamento”.

“Per ultimo - conclude Di Meglio – ma non per importanza, è, per quanto riguarda la trasparenza, la possibilità in sede di contrattazione di Istituto, di conoscere i dati disaggregati della spesa”. E’  possibile quindi, sia pur garantendo l’anonimato, dei destinatari, verificare che i soldi del FIS vengano destinati come deciso in corso di contrattazione. Alle RSU è stata restituita una funzione di controllo sull’uso del denaro pubblico.

Nel precedente numero di SAM-Notizie eravamo già entrati in merito dettagliatamente sugli aspetti innovativi introdotti dal nuovo contratto. A questi, dal punto di vista economico, si vanno ad aggiungere, per docenti (compresi i supplenti al 30/06 e al 31/08) in servizio nel 2022/23:  “una tantum” di 63 €.

Adesso è bene che il governo proceda velocemente ad emanare un atto di indirizzo che consenta la riapertura di nuovi tavoli contrattuali per il biennio 2022/24, perché comunque il rischio è quello di lavorare con un contratto sistematicamente scaduto. QQQQqqquesto aspetto, unito all’entità dell’inflazione, mantiene la retribuzione dei docenti fra le più basse d’Europa.

Michela Gallina

 

 

PILLOLE DI CONTRATTO

a cura di Paola Vigorito

 

Art. 16 del CCNL scuola del 29.11.2007 -comma 1 Permessi orari

Il dipendente, a domanda, può fruire di permessi orari la cui durata non deve essere superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nel numero massimo consentito corrispondente all'orario di servizio settimanale (25 ore per la scuola dell'infanzia, 24 ore  per la scuola primaria, 18 per la secondaria). Tali ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso. Il recupero da parte del docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio.

ATTENZIONE

Il permesso breve è una concessione perchè la sua attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

 

Art. 23 CCNL 2016/2018 - Assemblee sindacali 1

“I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.”

In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno