Numero 218 - Gennaio 2024
La norma che ha riconfermato il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti, il Decreto legge del 22 aprile 2023, n. 44 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, viene recepita dal nuovo Contratto collettivo di lavoro ma con alcune deroghe.
Oltre a quelle già previste per sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza, ne vengono introdotte due nuove per genitori con figli fino a 12 anni e per caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.
Inoltre i docenti neoassunti in ruolo, sia pur soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, possono aggirare l’ostacolo dopo il superamento dell’anno di prova accettando incarichi a tempo determinato. Il nuovo contratto scuola al comma 1 dell’articolo 47 riporta infatti che “il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico, prosegue il contratto, comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie”.
Michela Gallina