Numero 218 - Gennaio 2024
FINITA L’EPOCA DEI DOCENTI ASSENTEISTI E FANNULLONI? È bene non dimenticare quanto male abbia fatto alla categoria il ministro Brunetta quando nel 2008 e negli anni immediatamente successivi aveva montato una campagna diffamatoria sui pubblici dipendenti, ...
finalizzata all’introduzione di una trattenuta sui primi 10 giorni di malattia, che tutt’ora persiste, e sulla dilatazione dell’orario delle fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia. Il DL 112/ 2008 infatti fissava come intervalli utili al controllo medico fiscale dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 20 e questa disposizione era riservata unicamente ai pubblici dipendenti. Tale riforma era stata definita “arresti domiciliari” ed introduceva un’ingiustificabile disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.
Successivamente la riforma Madia restringeva tali parametri, quindi l’art. 3 del decreto n. 206/2017 indicava come fasce orarie gli intervalli: 9-13 e 15-18. Per ottenere però un trattamento non discriminante, siamo dovuti arrivare ad un recente pronunciamento del TAR Lazio (sentenza numero 16306 del 2023) che, invalidando il Decreto Madia ha costretto l’INPS a riportare il range all’interno della fascia oraria che era stata indicata nel CCNL 2006/09 ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, in attesa di un decreto ministeriale che ufficializzi il provvedimento e indichi le nuove modalità operative. Si intende che i controlli sono estesi anche ai giorni festivi.
Ci sono voluti ben 15 anni per ripristinare una situazione di equità di trattamento e dispiace che questo non sia avvenuto per mano della politica bensì della magistratura, a dimostrazione della mancanza di sensibilità dei vari governi che si sono succeduti, nei confronti dei propri dipendenti. Non dobbiamo sottovalutare quanto questo atteggiamento abbia contribuito ad affossare anche il prestigio dei docenti che sono comunque pubblici dipendenti.
Il prossimo step che ci auguriamo di raggiungere è l’eliminazione della tassa sulla malattia, balzello umiliante ed assurdo che ancora grava sui pubblici dipendenti.
Michela Gallina
PILLOLE DI CONTRATTO
a cura di Paola Vigorito
VISITE SPECIALISTICHE...
Qualora l’assenza del docente per visita specialistica venga richiesta come una giornata di malattia, questa sarà soggetta alla trattenuta stipendiale prevista ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in Legge 133/08 (c.d. decurtazione Brunetta), che si applica agli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza e che oscilla tra i 5 e i 9 euro lorde circa, a seconda della fascia stipendiale di appartenenza.
VISITE SPECIALISTICHE FUORI REGIONE ....
Nel caso in cui la visita specialistica sia prevista fuori dalla regione, i giorni di viaggio possono anch’essi essere imputati a malattia: ciò è stato previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996 tutt’ora in vigore, la quale ha disposto che il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.
Visite specialistiche, terapieart. 17 comma 16 CCN SCUOLA
Per quanto riguarda le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il dipendente della scuola può utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia, fermo restando la possibilità di fare ricorso a permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari o alternativi (es. permessi brevi o riposi compensativi). Spetta quindi esclusivamente al dipendente la scelta se usufruire dei permessi in parola oppure di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia.
Art. 18 CCNL 2016-2018 - Aspettativa per Motivi di Famiglia, di Lavoro, Personali e di Studio
L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. anche ai docenti di religione cattolica, limitatamente alla durata dell'incarico. Il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.