Numero 218 - Gennaio 2024

Subire violenza sul luogo di lavoro è un evento drammatico, ma lo è di più se il teatro dell’aggressione è la scuola. Dalle statistiche relative al fenomeno delle aggressioni ai docenti, è emerso anche che i professionisti dell’insegnamento e dell’istruzione subiscono violenza sul lavoro con una frequenza superiore rispetto alle altre professioni.

 

Ciò è dovuto proprio alla tipologia di approccio che i docenti hanno, costantemente, con genitori e alunni. Un rapporto giornaliero, fatto quasi sempre di processi valutativi, processi che, proprio per questo, innescano motivi di malcontento in una società in cui le regole di convivenza sono sempre più mal tollerate.

Il ministro Valditara, in una recente intervista, ha parlato di 5 aggressioni al mese da settembre 2022 fino a maggio 2023, compiute prevalentemente da genitori, nei confronti dei docenti ma non sono rari gli episodi di violenza compiuti dagli alunni.

È necessario prendere in considerazione diversi aspetti che riguardano questo fenomeno. Il primo è il ruolo di Pubblico Ufficiale che il docente svolge nell’esercizio delle sue funzioni. La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (Art. 341 -bis del DL 53/ 2014) prevede che   “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”. È importante ricordare che non soltanto le offese, le percosse, le lesioni e la violenza privata, rappresentano atti violenti nei confronti dei docenti, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.

Il sistema giuridico italiano, tutela il diritto all’insegnamento e l’operato dei docenti cui va garantito il benessere organizzativo e individuale nello svolgimento della propria funzione. 

In relazione agli atti violenti messi in atto dagli studenti, ricordiamo che sono sanzionabili sul piano amministrativo tutte le condotte che violino lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 235/2007) che individua diritti e doveri degli alunni, dei docenti e del personale ATA.

A tale strumento si affianca il Patto di corresponsabilità educativa (DPR 235/2007) con cui genitori e alunni si impegnano a condividere e a rispettare i principi di comportamento vigenti a scuola.

Anche il Ministro Valditara, in una nota dell’8 febbraio 2023, ha affermato che gli episodi di violenza a carico dei docenti “costituiscono atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l’autorità e l’autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio”.

Ci sembra opportuno ricordare che in seguito al ricorso di un docente che aveva subito l’aggressione fisica da parte di un ex studente, la Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 23.07.2012 n° 12779, ha riconosciuto ai fini dell’indennizzo dell’infortunio subito dal dipendente assicurato, l’ «occasione di lavoro» intendendo l’ evento dannoso subito dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l’espletamento della prestazione non riconducibile al rischio connesso all’attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma legato allo svolgimento della prestazione.

L’ art. 28 del D.lgs. 81/2008 ha stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare attraverso il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), tutti i rischi elencando i fattori di stress specifici della scuola tra i quali a titolo esemplificativo:

la modifica delle condizioni organizzative e i compiti dei docenti, la relazione con i genitori, la multiculturalità dell’utenza.

L’onere della redazione del DVR è in capo al dirigente scolastico il quale ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro.

Occorre un’azione sinergica per prevenire e contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti a scuola che si è imposto all’attenzione pubblica negli ultimi anni con un’evidenza sconcertante.

Viviana Iannelli