Numero 218 - Gennaio 2024

Entro il 22 aprile 2024, l’INPS dovrà fornire un riscontro alle domande del personale scolastico che ha inoltrato, tramite il portale Polis, istanza di collocamento a riposo a partire dal 1 settembre 2024. Le istituzioni scolastiche sono state chiamate a sistemare le posizioni di docenti e ATA entro il 12 gennaio per agevolare l’Istituto in tutte le operazioni di verifica del caso.

Rispetto allo scorso anno, i criteri di accesso al pensionamento sono stati integrati dalla cosiddetta ‘Quota 103’ (Pensione anticipata flessibile), che prevede la possibilità di ottenere il collocamento a riposo conseguendo, entro il 31 dicembre 2024, un’anzianità contributiva minima di 41 anni e un’età anagrafica di almeno 62 anni. Per il resto, i parametri restano sostanzialmente invariati: la pensione di vecchiaia, a fronte di un minimo contributivo di 20 anni, sarà di ufficio per coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2024 e su domanda per coloro che compiranno 67 anni entro il 31 dicembre 2024. Sussiste, inoltre, la possibilità di chiedere collocamento a riposo anticipato per coloro che, entro fine 2024, avranno maturato un’anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi (donne) o di 42 anni e 10 mesi (uomini). Confermate per il 2024 anche ‘Quota 100’ per coloro che, al 31 dicembre 2021, hanno conseguito almeno 38 anni di anzianità contributiva e un’età anagrafica di 62 anni, e ‘Quota 102’, con 38 anni di contributi e 64 anni di età al 31 dicembre 2022.

Un’ulteriore possibilità di pensionamento è legata alla cosiddetta ‘Opzione donna’, che prevede la possibilità di collocamento a riposo per le lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età o, in alternativa, entro il 12 dicembre 2022, abbiano conseguito lo stesso requisito contributivo ma 60 anni di età anagrafica – con la riduzione di un anno per figlio e per un massimo di due figli –, purché assistano un soggetto beneficiario di Legge 104 o si trovino in una condizione di riduzione delle capacità lavorative per effetto di invalidità civile pari o superiore al 74%. Per tali soggetti, inoltre, la Legge di Bilancio n. 213 del 2024, pubblicata in Gazzetta il 30/12/2024, ha confermato la possibilità di accedere all’APE sociale, elevando, tuttavia, il parametro anagrafico minimo a 63 anni e 5 mesi; in tal caso, la domanda potrà essere presentata in tre finestre temporali diverse – entro il 31 marzo, entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre – e, in caso di esito positivo, l’assegno-ponte previsto dalla normativa sarà riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Si ricorda che l’APE sociale è un’indennità costituita da una sorta di anticipo della pensione a carico dell’INPS, che eroga, in dodici mensilità, un assegno equivalente all’importo mensile della pensione, non superiore, in ogni caso, a 1500,00 euro. Ne sono destinatari specifiche categorie svantaggiate e l’erogazione ha termine con il decorrere dei parametri per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Giampaolo Canetti