Numero 217 - Ottobre 2023

a cura di Paola Vigorito

Gli organi collegiali furono istituiti per la prima volta dai Decreti Delegati del 1974 su delega della legge n. 477/73 che affidò al governo la loro istituzione oltre all’emanazione di altre norme di stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente.

 

Prima della loro nascita e fino agli anni settanta il sistema scolastico italiano era verticistico, a forma piramidale: il Ministero a livello provinciale, i direttori didattici e i presidi a livello di ogni istituzione scolastica mentre genitori e studenti non avevano alcun ruolo al suo interno.

In seguito ai fermenti del ’68 si ritenne che la gestione partecipata avrebbe favorito un clima più disteso e stemperato i conflitti migliorando nel contempo il sistema scolastico.  Il governo affiancò quindi ad ogni organo decisionale un organo collegiale di cui facevano parte personale interno alla scuola e utenza. Al direttore o preside fu affiancato il Consiglio di Istituto, a livello provinciale il Consiglio Scolastico affiancò il provveditorato, a livello nazionale al Ministero fu affiancato il CNPI( Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione).

Con il DPR 416/74 vennero poi istituiti gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica: il consiglio di classe e interclasse, il collegio docenti, il consiglio di istituto, la giunta esecutiva, il comitato di valutazione. Queste istituzioni sono tutt’oggi funzionanti con le modifiche apportate dalla legge 107/2015. La modifica più sostanziale apportata dalla legge riguarda il Comitato di Valutazione. Il nuovo assetto, previsto dal comma 129, prevede due composizioni. Una più ristretta composta da due docenti scelti dal collegio ed uno eletto all’interno del consiglio di istituto che partecipa alla valutazione dell’anno di formazione e prova dei docenti neo-immessi oppure dei docenti che chiedono di essere valutati ai sensi dell’ art. 448 del D. Lgs. 297/94; tale valutazione è preceduta da una relazione redatta dal Dirigente scolastico.

Una composizione più estesa prevede invece la presenza di due genitori eletti in seno alla componente genitori del consiglio di istituto (nelle scuole secondarie la componente genitori è però dimezzata per far posto alla componente studentesca) e un membro esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti ed ispettori tecnici, anche in quiescenza, con la nuova funzione di stabilire i criteri per la valorizzazione dei docenti previsto dalla legge 107 al comma 126.  Successivamente quest’ultimo organo collegiale è stato di fatto superato, prima con il CCNL 2016-18, poi con la legge di bilancio del 2020la quale ha stabilito che le risorse del “bonus docenti” possono essere utilizzate per la contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del Fondo di Istituto, a favore del personale scolastico docente e Ata, senza ulteriore vincolo di destinazione, superando quindi il concetto di meritocrazia.

 Tra le innovazioni introdotte dalla legge 107 troviamo anche il nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto) nella definizione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa). Il piano infatti è elaborato dal collegio docenti sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente scolastico; viene poi approvato dal consiglio d’istituto (prima della modifica apportata dalla legge 107 invece era quest’ultimo che dettava gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione mentre il collegio docenti elaborava e approvava il piano dell’offerta formativa).

Il DPR 275/99, il Regolamento sull’autonomia scolastica nato dall’art. 21 della legge n. 59/97 (legge Bassanini), ha definito specifici ambiti di autonomia tra i quali l’autonomia didattica finalizzata alla realizzazione degli obiettivi nazionali fissati dal sistema di istruzione. Con l’autonomia didattica le scuole acquisiscono libertà nell’autodeterminare gli interventi didattici, progettando e realizzando percorsi disciplinari ed interdisciplinari, assicurando interventi di recupero, di sostegno e di orientamento.  L’organo tecnico competente che esprime la potestà dell’autonomia nell’area della didattica è il Collegio Docenti che ha il compito tra l’altro di programmare le attività educative, di curare la suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici ai fini della valutazione, definire i criteri di valutazione degli alunni, oltre a quello di elaborare il piano dell’offerta formativa. IL DPR 275/99 ha previsto anche, all’art. 4, un’autonomia organizzativa che consente di adottare ogni modalità che sia espressione di libertà progettuale, diversificare le modalità di impiego dei docenti nelle varie classi in funzione delle scelte metodologiche ed organizzative, adottare il calendario scolastico, organizzare in modo flessibile l’orario scolastico nel rispetto del monte ore annuale. Organo collegiale preposto a garantire l’esercizio dell’autonomia organizzativa è il Consiglio di Istituto che è chiamato, infatti, ad effettuare scelte di tipo organizzativo quali approvare ed adottare un regolamento, adattare il calendario scolastico regionale, indicare i criteri generali per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti ad esse.

Da quanto detto, si evince l’importanza fondamentale di una sinergia tra il collegio docenti con funzioni propositive e il consiglio di istituto con funzioni deliberative, garantendo in tal modo le scelte connesse alle innovazioni metodologiche – disciplinari, la costituzione di reti di scuole per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e sperimentazione ma più di tutto la realizzazione di una comunità scolastica fondata su una reale e concreta partecipazione democratica.

Se è vero che come recita un noto detto “…tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, già da diversi anni questi due importanti organi collegiali stanno vivendo un momento difficile, e di fatto, oggi essi conservano solo la parvenza di organismi di partecipazione, sono svuotati di significato, funzionali soprattutto all’ esercizio di rituali burocratici. Gli stessi docenti non comprendendo la fondamentale importanza delle decisioni prese ad esempio durante una seduta di collegio docenti, partecipano in maniera distratta e disinteressata, acconsentendo più o meno consapevolmente a qualsiasi proposta avanzata dal dirigente scolastico.  Eppure tali decisioni hanno una diretta ricaduta sulla vita professionale del docente e dell’intera comunità scolastica.

Il coordinatore nazionale della FGU Gilda, Prof. Rino di Meglio, identifica lo svilimento del collegio docenti con la nascita degli istituti comprensivi e dell’accorpamento di più istituti.  Ha in più occasioni, infatti, sottolineato le difficoltà legate alla gestione dei collegi docenti nelle scuole autonome, diventate enormi in seguito ai provvedimenti di dimensionamento. Collegi docenti anche con cento, centocinquanta e duecento docenti, che in due tre ore dovrebbero concentrarsi su argomenti importanti, sono diventati, afferma Di Meglio, vere e proprie conferenze di servizio.

Personalmente intravedo una responsabilità anche nella formazione iniziale dei futuri docenti che non contempla o la contempla in maniera marginale la conoscenza e il funzionamento degli organi collegiali (composizione, funzioni, modalità di convocazione, validità delle delibere ) e la professionalità docente che si esplica sicuramente, in aula, nelle attività di insegnamento,  ma anche nell’esercizio delle proprie competenze all’interno degli organi collegiali. Molti anni fa chiesi alle collaboratrici del dirigente della scuola nella quale insegnavo, che quell’anno era stata accorpata ad un altro istituto, di leggere ed approvare il verbale (cosa che non più veniva più fatta) e le due docenti mi risposero che non era loro consuetudine ma forse “nostra”, alludendo ai due collegi docenti separati preesistenti all’accorpamento, e concludendo in maniera canzonatoria che forse stavo facendo confusione con il funzionamento delle assemblee condominiali. Risposi che avevano ragione perché come le assemblee condominiali anche il collegio docenti prevede delle norme ben precise in relazione alla convocazione, alla lettura ed approvazione dei verbali, alle delibere. Inutile dire che dalla volta successiva si riprese a leggere ed approvare i verbali delle sedute precedenti. Per illustrare il tema degli organi collegiali sono utili alcune scene selezionate di un vecchio film del 1953, diretto da Mario Mattioli, dal titolo “Siamo tutti coinquilini”.  Il film descrive con amara ironia le varie personalità dei condomini e la loro partecipazione passiva o addirittura nulla alle riunioni condominiali; tutte le decisioni vengono prese in completa autonomia dall’amministratore - col sistema del silenzio-assenso. Sulla scorta di questo spunto invito a riflettere su come la scuola somigli davvero ad un condominio e sull’importanza di essere dei “condomini responsabili e partecipativi” perché lasciando che gli altri prendano delle decisioni al posto nostro barattiamo la professionalità e svalutiamo gli stessi organi collegiali nati come strumenti di democrazia.