Numero 189, pag 6 - Marzo 2015

Il personale della scuola (docente curriculare, di sostegno o personale ATA), impegnato in servizio di sorveglianza durante la refezione scolastica, ha diritto alla gratuità del pasto. Alcuni Comuni invece, interpretando restrittivamente la norma (legge 135/2012 articolo 7, comma 41), erogano il pasto gratuito ritagliandolo sul numero delle classi, ignorando che talora vi è anche l’insegnante di sostegno o il personale ATA impegnato nello stesso servizio.

 

Il MIUR ha inviato ai Comuni e, per conoscenza all’ANCI, una nota molto precisa che sottolinea come la Costituzione (diritto allo studio, all’assistenza, all’educazione), la legge 135/2012 e il CCNL Scuola all'articolo 21 siano molto chiari in proposito: il pasto va assicurato gratuitamente a tutto il personale impegnato al servizio di mensa.

Ecco alcuni passaggi della nota della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie: “In proporzione al numero delle classi che accedono al servizio mensa scolastica… La disciplina che regola il contributo di questo Ministero verso gli Enti locali è sancito dall’articolo 7 comma 41 della legge 135/2012… il quale dispone che il contributo che lo Stato riconosce ai comuni per le spese sostenute per i pasti del personale statale, iscritto nello stato di previsione del MIUR, sia pagato direttamente ai Comuni.” Ciò posto rimane tuttavia l’obbligo generale dell’erogazione dei servizi agli aventi diritto, attribuito ex legge agli EE.LL., in materia di assistenza scolastica (art. 42 e segg. del DPR 616/1977).

E ancora: sul punto va considerato che usufruisce della refezione scolastica, a titolo gratuito, anche il personale docente e non docente in servizio al momento della somministrazione del pasto, art 21 del CCNL Scuola 2007, con funzioni di vigilanza e assistenza al fine di procedere al regolare svolgimento del progetto degli Enti locali.

Il diritto alla fruizione gratuita della mensa, anche se spesso vergognosamente disatteso, è trattato all’art. 21 del vigente CCNL 2006-2009 che, rispetto al contratto precedente, apporta una modifica migliorativa.

“INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA”

Mentre il comma 1 rimane invariato: “Hanno diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita i docenti in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione”, al comma 2 leggiamo quanto segue: “Laddove per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto alla mensa” che sostituisce la precedente discriminazione: “Dove risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio mensa gratuito l’insegnante in servizio nel turno pomeridiano”. Rimane invariato l’ex comma 4, attuale comma 3: “Nella scuola elementare che prevede organizzazione a tempo pieno o rientri pomeridiani, ne hanno diritto gli insegnanti tenuti ad effettuare assistenza educativa alla mensa, nell’ambito del loro orario di servizio”.

Le parti trattanti hanno riconosciuto anche al personale ausiliario il diritto di mangiare gratuitamente. Al comma 5 infatti compare: “Il personale ATA di servizio alla mensa, usufruisce anch’esso della mensa gratuita”.

Rimane infine il rinvio ad ulteriori modalità attuative definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze  del MIUR, per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.                     M. G.