Numero 215, pag 8 - Settembre 2022

3) Progetti e Commissioni

Attività aggiuntive ed ore eccedenti - art. 30 CCNL 2016/2018

 

Gli impegni di lavoro previsti per coloro che aderiscono a progetti e commissioni sono di tipo aggiuntivo e quindi, come tale, facoltativo. non esistono infatti obblighi di servizio (né impliciti, né espliciti) relativi a queste attività il cui svolgimento viene retribuito con il fondo d’istituto. negli ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare asfissiante ed opprimente di questo genere di impegni, tale da sottrarre tempo ed energie all’insegnamento e alla sua preparazione. Pertanto consigliamo ai colleghi di limitare l’adesione solo a progetti e commissioni veramente utili, ovviamente i progetti dovranno essere coerenti con il PTOF.

 

4) Art. 30 CCNL 2018- Attività Aggiuntive e Ore Eccedenti

Le ore aggiuntive all'orario di servizio utili per realizzare le attività inserite nel PTOF sono facoltative vanno retribuite secondo quanto indicato nella tabella 5 allegata al CCNL 2007

 Ore eccedenti sono rappresentate da :  Art. 30 CCNL 2018-

  • le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti;
  • le ore accettate volontariamente (per l’intero anno scolastico) fino ad un massimo di 6 rispetto all’orario di servizio obbligatorio .

 

5) Permessi retribuiti Art. 15 ART. 1 - COMMA 2 CCNL SCUOLA 2016/18

“Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno  scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

I tre giorni di permessi, e i sei giorni di ferie, se trasformati in permessi retribuiti, non vanno “concessi” ma sono un diritto e in quanto tali non soggetti alla discrezionalità del DS o alla possibilità di sostituzione. I permessi del comma 2 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

6) Assenze per Malattia  

Visita fiscale ed orari di reperibilità .

Se un dipendente della scuola si assenta per malattia, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi.

L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) mattina dalle 09,00 alle 13,00 e pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.

 

7) Art. 16 del CCNL scuola del 29.11.2007 -comma 1 Permessi orari

Il dipendente, a domanda, può fruire di permessi orari la cui durata non deve essere superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nel numero massimo consentito corrispondente all'orario di servizio settimanale (25 ore per la scuola dell'infanzia, 24 ore per la scuola primaria, 18 per la secondaria) per ciascun anno scolastico. Tali ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso. Il recupero da parte del docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio.

ATTENZIONE

Il permesso breve è una concessione perchè la sua attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

 

8)Art. 33 Costituzione Italiana: Libertà  di insegnamento

 L' art. 1 del D. Lgs. 297/1994 afferma che  “ai docenti è garantita la libertà di insegnamento come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.”

Tale diritto dei docenti si concretizza nella possibilità di scegliere le modalità di insegnamento della propria disciplina e gli argomenti da trattare, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge.

La libertà di insegnamento rientra nella più ampia libertà di manifestazione del pensiero propria dell'insegnante, che incontra come limite il rispetto della libertà di opinione dell'allievo.

 

9) Programmazione didattica nella scuola primaria

 L'orario di insegnamento per gli insegnanti della primaria è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Riferimenti normativi

Legge 148/1990

CCNL 2006-2009, articolo 28 Testo Unico n. 297/94 ,art.128

Le ore di programmazione sono ore di servizio a tutti gli effetti, dunque non utilizzabili per attività funzionali all'insegnamento o attività di formazione.

 

9) Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni

PROCEDURA CORRETTA

1 – Il Consiglio di Circolo o d’ Istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei Docenti alle stesse ( articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94).

2 – Il DS convoca il Collegio dei Docenti che deve esprimere il suo parere (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94) non vincolante per il DS ma certamente importante in caso di contenzioso.

3 – La RSU contratta i criteri di utilizzazione dei Docenti in base al POF, è in questa sede che può essere deciso di tenere conto, per esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel plesso o nella sede.

4 – IL DS assegna i Docenti alle classi seguendo i criteri condivisi.

L'assegnazione del personale nel circolo o istituto deve essere regolata dal contratto di scuola che potrà regolamentare le agevolazioni per casi particolari (es. non vedenti, portatori di handicap, lavoratrici madri con figli di meno di 1 anno, studenti lavoratori).

 

10) Presenza a scuola a giugno e settembre

Dopo il termine delle lezioni a giugno, e prima dell’inizio a settembre, la presenza a scuola dei docenti è dovuta solo per quelle attività presenti nel Piano delle Attività approvato dal Collegio Docenti a settembre. La materia è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale 2018 all’art. 28 comma 4.

 

11) Diritto alla disconnessione 

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE (CCNLL 2016-2018  articolo 22 comma 5 lettera c, punto c8)

Giugno…ora di staccare la spina!

Per ricevere ed inviare comunicazioni usa e pretendi l'utilizzo di canali ufficiali  (Mail istituzionale e registro elettronico) nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti nella contrattazione integrativa di istituto.

a cura di Paola Vigorito