Numero 215, pag 7 - Settembre 2022

Come indicato dal DM n. 238 dell’8 settembre 2022 e, poi, ribadito dalla CM n. 31924 dell’8 settembre 2022, con cui si offrono indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale, dal 12/09/2022 al 21/10/2022 il personale scolastico docente e ATA può inoltrare dal 12/09/2022 al 21/10/2022 istanza di cessazione (pensionamento) per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie o di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo. La richiesta, da inviare tramite i servizi Polis, permetterà al personale scolastico di concludere il proprio servizio lavorativo a partire dal 1 settembre 2023.

 

La Circolare specifica anche i requisiti che i lavoratori dovranno possedere per ottenere quanto richiesto ed è corredata da una tabella che chiarisce ulteriormente il quadro. La “pensione di vecchiaia”, pertanto, sarà garantita d’ufficio a tutti i lavoratori che avranno compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 e avranno maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Chi dovesse compiere il sessantasettesimo anno di età tra il 1/09/2023 e il 31/12/2023, invece, dovrà inoltrare domanda tramite i servizi Polis. È possibile derogare al tetto anagrafico soltanto in due circostanze: per i lavoratori che non abbiano ancora conseguito i 20 anni di anzianità contributiva, infatti, è prevista la proroga del sevizio oltre il sessantasettesimo anno di età, necessaria per maturare i requisiti minimi per il pensionamento; su domanda, invece, possono restare in servizio anche coloro che, “impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera” nell’ambito di “accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri”, hanno la facoltà di prorogare fino a tre tre anni i termini per l’accesso alla pensione.

La legge stabilisce, ad ogni modo, anche la possibilità di richiedere il pensionamento anticipato, con requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2023: gli uomini potranno accedervi se avranno maturato un’anzianità contributiva di almeno a di 42 anni e 10 mesi, mentre, per le donne, si prevedono 41 anni e 10 mesi di contributi. Anche in questa circostanza, il collocamento a riposo avverrà d’ufficio, se il lavoratore avrà compiuto i 65 anni di età, mentre, in caso contrario, sarà subordinato a domanda, da inoltrare, come sempre, tramite i servizi Polis.

Esiste, inoltre, la possibilità di accedere alla pensione mediante i dispositivi definiti ‘Quota 100’ e ‘Quota 102’: nel primo caso, possono inoltrare istanza coloro che, al 31 dicembre 2021, abbiano ottenuto un’anzianità contributiva di 38 anni ed un’età anagrafica di 62 anni; nel secondo caso, invece, possono presentare domanda i lavoratori che, al 31 dicembre 2022, abbiano raggiunto 38 anni di anzianità contributiva minima e 64 anni di età.

L’ultima possibilità prevista dalla CM n. 31924 è la cosiddetta ‘opzione donna’, destinata alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, avranno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica. C’è da segnalare, tuttavia, che l’importo sarà ricalcolato applicando integralmente il criterio contributivo, per cui sarà inferiore rispetto ad una pensione frutto di un sistema misto.

L’accertamento dei requisiti per le domande inoltrate si concluderà entro il 18 aprile 2023; a quel punto, l’INPS comunicherà i propri riscontri al Ministero dell’Istruzione, che, a sua volta, avrà il compito di informare i dipendenti sull’esito della propria istanza.

                                                             Giampaolo Canetti