Numero 210, pag 6 - Marzo 2021

il periodo trascorso in assenza per malattia, in quanto lavoratore fragile, non rientra nel periodo di comporto (ovvero nel cumulo massimo di 18 mesi all’interno di un triennio) così come previsti nell’art. 17 co 2 dell CCNL 2006-09.

Considerato che i normali periodi di assenza per malattia e soggetti a decurtazione invece rientrano nel periodo di comporto, è ragionevole ritenere che l’ assenza, in quanto lavoratore fragile, non debba essere assoggettata ad alcuna decurtazione, lo stabilisce il Decreto Legge n. 41 del 22.03.21 noto come “Decreto sostegni”. Lo stesso principio vale per i docenti non di ruolo (art. 19 CCNL). L’esenzione dal periodo di comporto è retroattiva e copre anche il periodo che va dal 1° marzo fino all’entrata in vigore del DL Sostegno (22.03.21). La copertura finanziaria ammonta a 103 milioni di euro, che si aggiungono a quelli già stanziati.                                          

Antimo Di Geronimo