Numero 209, pag 4-5 - Ottobre 2020

La legge di bilancio per il 2019, completa il Testo unico per la tutela della maternità e della paternità.

 

Viene data la possibilità di fruire del congedo di maternità come prima (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto - un mese prima e 4 mesi dopo il parto), ma anche solo dopo il parto,

per 5 mesi. Serve una certificazione di un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. I medici devono attestare che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”. (L. 30.12.2018, n. 145 - art. 1, comma 485).

L’ Inps, con circolare n. 148 del 12.12.2019, ha dato indicazioni operative per i privati che chiariscono le procedure da seguire, anche alla Pubblica amministrazione, compresa quella scolastica, atteso che la legge per la maternità è identica per tutte le madri.

Documentazione

L’insegnante quindi può non lavorare nei 5 mesi immediatamente successivi al parto, se il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il medico competente per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestano l’assenza di qualsiasi danno per la gestante e/o il nascituro.

Riguardo al medico competente, l’Inps specifica che la certificazione del medico del S.S.N. o con esso convenzionato è del tutto obbligatoria, mentre, quella del medico competente, lo è solo quando il medico competente c’è nella scuola.

Si tratta di un diritto per tutte le lavoratrici della scuola che occorre conoscere e valutare per decidere il meglio per avere una gravidanza serena.

La documentazione sanitaria del medico specialista del S.S.N o con esso convenzionato (e, ove previsto, del medico competente) deve essere in possesso della lavoratrice entro il

settimo mese di gravidanza e serve a certificare l’assenza di pregiudizio (per la salute della gestante e del nascituro) fino al parto. In genere l’attestazione fa riferimento alla data

presunta del parto, perciò l’inizio del congedo avverrà da tale data e per 5 mesi.

L’insegnante che sta già fruendo della precedente forma di flessibilità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, ex art.20, d.lgs. 151/2001), ed è in servizio nell’ottavo mese, può

scegliere di utilizzare l’intero congedo dopo il parto. In questo caso l’insegnante dovrà produrre la documentazione sanitaria richiesta, ottenuta durante il settimo o nel corso dell’ottavo mese di gravidanza, con l’attestatzione della mancanza di pregiudizio (per gestante e nascituro) sino alla data presunta o sino all’evento del parto.

Malattia della gestante prima del parto

La docente che voglia fruire dei 5 mesi dopo il parto non deve essere in “condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta” (circ. n. 43/2000).

La malattia della gestante, anche di un giorno solo, durante l’ordinario periodo di congedo di maternità ante partum (2 mesi), interrompe ed annulla il giudizio o i giudizi medici precedentemente espressi in favore della fruizione dell’intera astensione dal lavoro dopo il parto.

Casi di interdizione

L’Inps esamina anche le situazioni in cui la docente è stata messa in interdizione dall’ASL oppure dalla Direzione territoriale del lavoro.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevede che il Datore di lavoro valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici.

Qualora i risultati di tale valutazione rilevino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro individua ed adotta le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata (variazioni dell'orario di lavoro, variazioni delle condizioni di lavoro, cambio mansione, ecc.).

Se questo non sia possibile il datore di lavoro provvede ad inoltrare direttamente l'istanza di astensione anticipata dal lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per

territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia informato la lavoratrice sulle procedure da seguire in caso di gravidanza o non abbia adottato le misure necessarie per evitare

l'esposizione al rischio, la lavoratrice può rivolgersi al la sede SPreSAL competente per il territorio per le valutazioni del caso.

La prima le forma di interdizione, legata alla salute, è competenza dell’ASL – in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”(art. 17, co.2, lett. a, d.lgs. 151/2001).

In questa situazione il congedo di maternità nei 5 mesi successivi al parto può essere fruito solo se lo stato di interdizione sia cessato prima dell’inizio del normale periodo di

astensione ante-partum.

La seconda forma di interdizione, legata al tipo di lavoro, è competenza della Direzione territoriale del lavoro e può essere ottenuta in due circostanze:

  • se “ le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna

e del bambino ( 17, co.2, lett. a, d.lgs. 151/2001);

  • se “ la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni…” (art. 17, co.2, lett. b, d.lgs.

151/2001).

Evidentemente in questi casi non sarà possibile fruire del congedo di maternità nella opzione dei 5 mesi successivi al parto.

Ripensamenti

Se la docente ha già presentato domanda e certificazione sanitaria, per fruire del congedo di maternità di 5 mesi, soltanto dopo il parto, potrà ripensarci e richiedere l’opzione del congedo in modalità tradizionale (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto).

In questo caso dovrà presentare la nuova domanda prima che inizi il normale periodo di astensione ante-partum, cioè entro il settimo mese e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

Il congedo (2 mesi prima e 3 dopo il parto), può essere ottenuto anche dopo l’inizio del periodo di astensione ante-partum, quando la docente sta ancora lavorando, basta una semplice domanda; ovviamente i giorni lavorati nel periodo ante- partum andranno ad

aggiungersi al congedo di maternità post-partum.

Una volta nata la bambina o il bambino

La docente ha altre possibilità di allungare la maternità usufruendo, anche in modo frazionato, di un congedo parentale di 30 giorni, pagato per intero, la domanda va fatta 15 giorni prima.

Un ulteriore mese spetta per malattia del bambino.

Allattamento

Dopo il congedo per maternità obbligatorio, in caso di rientro al lavoro e entro il primo anno di vita del bambino spetta una riduzione oraria per allattamento di:

1 ora giornaliera con orario di servizio giornaliero inferiore alle sei ore

2 ore giornaliere per orari giornalieri superiori alle sei

La riduzione di due ore può essere cumulata nel giorno, non è possibile cumulare tutte le ore in un giorno la settimana.

In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati.