Numero 209, pag 7 - Ottobre 2020

In varie scuole, le misure di sicurezza legate al contenimento dei contagi da covid hanno portato ad una riduzione dell’orario scolastico complessivo settimanale, con la concentrazione di ore antimeridiane e la soppressione dei rientri scolastici. In alcuni casi a questa strutturazione si è accompagnata una riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti. Moti colleghi chiedono se sia legittima la pretesa dei dirigenti scolastici di far recuperare i minuti sottratti all’ora di lezione attraverso supplenze o altre attività finalizzate agli alunni.

 

Rispetto alla questione non ci sono state variazioni della regola generale:

- se la scelta della riduzione oraria è avvenuta per motivazioni didattiche scelte e deliberate dal collegio dei docenti, il minutaggio va recuperato;

- se invece la scelta è stata del Consiglio di Istituto sulla base di cause di forza maggiore: adattamento agli orari dei mezzi di trasporto, misure di sicurezza e così via, il minutaggio non dev’essere recuperato.

A supporto di questa consuetudine è intervenuta anche una Sentenza di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, del 7 aprile 2008 n. 8974.

Superflua è la raccomandazione rivolta ai collegi docenti di evitare di integrare con motivazioni didattiche le delibere del Consiglio di Istituto.

Nel CCNL 2006/09, all’art, 28 co 7 e 8 si legge testualmente:

- co 7- Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal Collegio dei Docenti;

- co 8 - Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.

 

M.G.