Numero 208, pag 3 - Febbraio 2020

 

Il comma 85 della legge 107/2015 prevede che il docente assente possa essere sostituito soltanto da un altro docente se appartenente ad un “ruolo di grado superiore”.

 

L’unico ordine di scuola diviso in GRADI è la scuola secondaria (di I e di II grado) e non risulta pertanto legittima la possibilità di sostituire un insegnante dell’infanzia con uno della primaria, in quanto, pur assegnato allo stesso Istituto Comprensivo, appartiene ad un ORDINE di scuola diverso.

Il divieto di sostituire il personale di un ordine di scuola con un docente di un altro ordine deriva dall’art. 2013, 1° comma del Codice Civile: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”           

Giuliana Bagliani