Numero 208, pag 4-5 - Febbraio 2020

La Legge 160 del 27.12.2019, ovvero la Legge di Bilancio per il 2020, ha abolito il bonus docenti come metodo premiale e questo rappresenta sicuramente una buona notizia, un ulteriore passo avanti nello smantellamento progressivo della Riforma Renzi “Buona Scuola”.

Non possiamo dire altrettanto rispetto alla decisione di far confluire le risorse nella contrattazione d’istituto senza vincolo di destinazione e quindi con la possibilità che queste vengano distribuite fra tutto il personale. Tale decisione ministeriale rappresenta un’ulteriore mortificazione per la categoria dei docenti. La richiesta presentata dalla nostra Organizzazione sindacale all’allora ministro Fioramonti, era stata quella di far confluire le risorse negli stipendi per poter garantire  buste paga più sostanziose, ma gli ultimi emendamenti alla legge di bilancio hanno poi modificato unilateralmente la destinazione di tali fondi. “Si tratta di soldi stanziati specificamente per i docenti e a loro devono restare, impiegandoli dunque per aumentare solo ed esclusivamente i loro stipendi e non quelli di tutto il personale della scuola”. Ad affermarlo, in vista del rinnovo contrattuale, è il Coordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti, paventando il rischio che anche per quanto riguarda la card del docente venga proposta la stessa intenzione.
Concordiamo tutti sull’esiguità degli stipendi del personale Ata, decisamente troppo bassi e non proporzionati agli aumenti dei carichi di lavoro che gravano sulle segreterie delle scuole - prosegue - ma la soluzione per superare questa indecorosa situazione non è imporre forme di pseudo solidarietà tra i lavoratori, togliendo ai cosiddetti più ‘ricchi’ per dare ai più poveri. Spalmare su tutto il personale queste risorse concepite soltanto per gli insegnanti, oltre a rappresentare un’ingiustizia, - conclude il sindacato - comporta il rischio, tutt’altro che peregrino, di vederle utilizzate in contrattazione di istituto per premiare i vari staff legati alla dirigenza. Una prospettiva che la Gilda rifiuta e contrasta”.

Ora mancano delle indicazioni precise su come utilizzare in corso d’anno tali risorse, considerando che in molte scuole le contrattazioni si sono già concluse. Il dubbio che incontra ancora resistenze da parte dell’Amministrazione è se la finanziaria dispieghi i suoi effetti già a partire dal 1° gennaio (seguendo l’anno solare) oppure dal 1° settembre 2020. A nostro avviso gli effetti della finanziaria sono immediati, possono fare eccezione le contrattazioni già conclusesi entro il 2019.

 

SCHEDA TECNICA

Le norme

Legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

Art. 1, comma 126 Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge 27 dicembre 2019, n. 160   “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022”. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) 

Art. 1, comma 249 Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

L’approfondimento

Nella sua versione originaria il fondo, che inizialmente era di 200.000.000,00 di euro ma che per l’a.s. 2019/2020, si è ridotto a 142.800.000,00 euro (vedi CCNL 2016/2018), era finalizzato alla “valorizzazione del merito del personale docente”. Le procedure introdotte dalla 107/2015 prevedevano che il Comitato di valutazione individuasse i criteri per l’assegnazione del “bonus” e che, successivamente, il dirigente scolastico indicasse gli insegnanti “meritevoli”, determinando anche la somma da liquidare agli stessi.

Con l’art. 40, c. 2 del CCNL 2016/2018 il “bonus merito” confluisce nel Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) diventando a tutti gli effetti salario accessorio (del resto già il c. 128 della legge 107/2015 affermava che il fondo merito “ha natura di retribuzione accessoria”. Di conseguenza l’art. 22, c. 4, lett. c4) disponeva che la contrattazione d’istituto definisse “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 107/2015”. In questo modo persisteva il compito del Comitato di valutazione di definire i criteri, ma veniva mitigato in parte il potere di scegliere a chi destinare le somme e di quantificare il compenso.

Con l’art. 1, c. 249 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) il legislatore non modifica la natura del fondo per il “bonus merito”, che rimane retribuzione accessoria, ma, dal 1 gennaio 2020, ne modifica la destinazione. Infatti il fondo non è più finalizzato alla “valorizzazione del merito del personale docente” ma viene messo a disposizione della contrattazione integrativa d’istituto senza alcun vincolo e potrebbe essere destinato a tutto il personale scolastico (ATA compresi). A questo punto anche il ruolo del Comitato di valutazione perde ogni significato perché non esiste più il “bonus merito” ma un fondo che si somma al FIS.

La situazione attuale e la contrattazione d’istituto

Ad oggi, a norma del CCNI sul FMOF (ipotesi sottoscritta il 18 settembre 2019), è stata fatta, da parte del MIUR, l’assegnazione delle somme del fondo del “bonus merito” alle scuole suddivisa in

4/12 per il 2019 e in 8/12 per il 2020 (come sempre il bilancio del MIUR è ad anno solare, quello delle scuole ad a.s.).

Nelle scuole dove non si è ancora chiusa la contrattazione d’istituto la rsu e il ds possono contrattare liberamente le somme del “bonus merito” destinandole ai compensi per il personale senza tener conto della finalizzazione prevista dalla legge 107/2015. 

Nelle scuole nelle quali invece è già stato sottoscritto il CCNI d’istituto in cui sono già stati contrattati anche i criteri per la distribuzione del “bonus merito” la rsu e il ds  hanno la possibilità, alla luce della legge di bilancio 2020, di riaprire la contrattazione e decidere la nuova destinazione delle somme in origine destinate al “bonus merito” (perché non sono ancora state utilizzate per la retribuzione del personale, che in ogni caso sarebbe avvenuta ad agosto 2020).

Il commento e indicazioni operative per le rsu Gilda

Premesso che fin dall’emanazione della legge 107/2015 la FGU-Gilda degli Insegnanti ha contestato il “bonus merito” sia per la forma che per la sostanza, la norma contenuta nella legge di bilancio 2020 che trasforma il “bonus merito” in FIS non è accettabile perché, come più volte richiesto dalla FGU-Gilda degli Insegnanti, i soldi del fondo merito andavano interamente utilizzati nel rinnovo del CCNL per l’aumento dello stipendio di tutti i docenti. Da sempre la FGU-Gilda degli Insegnanti contesta il FIS con il quale di solito viene premiato il docente che fa altro dall’insegnamento della sua disciplina, nella logica impiegatizia della quantità invece che in quella professionale della qualità. Inoltre spesso è il DS che utilizza il FIS per premiare il suo staff per attività di tipo organizzativo molte delle quali sono di sua competenza. Per questo chiediamo alle nostre RSU, là dove sia possibile, di mantenere il fondo merito alla componente docente e di utilizzarlo per retribuire le tante attività di insegnamento che i docenti svolgono senza riconoscimento, ad esempio la formazione, il coordinamento delle classi, ecc..