Numero 208, pag 7 - Febbraio 2020

Come da sempre sostenuto dalla Gilda: “Stop alle sanzioni disciplinari per i docenti comminate dai DS. La sospensione disciplinare dei docenti non è di competenza dei DS ma spetta agli uffici preposti in ciascun ambito territoriale”. Con una circolare, il direttore dell’Ufficio scolastico della Toscana ha reso noto ai DS quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 20 novembre 2019 (Ordinanza n. 30226). Una vittoria importante perché riconosce il diritto dei docenti di venire giudicati da un organo terzo e indipendente che non può essere lo stesso DS nel doppio ruolo di inquirente e denunciante.

 

A tal proposito anche la Coordinatrice provinciale di Gorizia, Marina Canciani, ci ha segnalato l'esito positivo di un ricorso patrocinato dalla Gilda contro la sospensione di 10 giorni inflitta ad una docente che, nell'ambito del procedimento disciplinare avverso un'altra collega, aveva reso, su richiesta della dirigente scolastica, testimonianza scritta dei fatti verificatisi. Poichè la dichiarazione resa non rispondeva alla "verità" dirigenziale ma riportava solamente i fatti visti e sentiti, la dirigente procedeva con una contestazione di addebito per testimonianza falsa, calunniosa e reticente.

La dirigente che, in buona sostanza era allo stesso tempo parte in causa, pubblico ministero e giudice, irrogava la sospensione di 10 giorni alla docente nostra iscritta: un caso esemplare ed assurdo di come il sistema, così come strutturato, non possa funzionare.

Non può esistere il dictat: "se non dici quello che va bene a me, ho il potere di sanzionarti" e non si possono governare le scuole, luogo di lavoro di persone che svolgono professione intellettuale per la quale esiste la “libertà di insegnamento”, attraverso strategie intimidatorie di "terrore e minacce".  M.G.

M.G.