Numero 208, pag 4 - Novembre 2019

Fin dai primi di settembre, numerose sono state le richieste di spiegazione rispetto all’obbligo, imposto quest’anno dai dirigenti scolastici per chi è in regime di part time o in riduzione oraria, di svolgere per intero le attività funzionali (di cui all’art. 29 co 3 lettera a del CCNL meglio note come “prime 40 ore” – collegi docenti, dipartimenti, incontri con le famiglie ecc.). L’obbligo è riferito solo alle prime 40 ore mentre le seconde (consigli di classe, interclasse ed intersezione) vengono ridotte in proporzione come per gli anni scorsi.

 

Per quanto ingiusta ed assurda, questa linea si adegua al disposto della Corte di Cassazione (Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320) a conferma delle disposizioni dell’O.M. n.446, del 22 luglio 1997- “disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola”. Il passaggio ambiguo che ha dato il via alla querelle è contenuto all’art 7 co 7 : “Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L.

Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito.” Il riferimento è al contratto nazionale vigente nel 97 che comunque distingueva le prime e le seconde 40 ore.

Inoltre l’Ordinanza del 14-03-2019 Cass. civ. Sez. lavoro, n. 7320, afferma che nel caso in cui un docente in regime di part time chieda di svolgere prestazioni inerenti le attività funzionali di carattere collegiale, nelle giornate lavorative in cui presta servizio, può essere obbligato a prestarle nei giorni in cui non è in servizio ordinario con l’attività d’insegnamento. Questo disposto è una logica conseguenza della sentenza precedente.

Si riscontra quindi una tendenza giurisprudenziale a scoraggiare il part time, tendenza inspiegabile se pensiamo al fatto che il part time consente in realtà un risparmio per la pubblica amministrazione. Coprire parte del lavoro di un docente di ruolo, magari con numerosi anni di carriera alle spalle, con un precario con stipendio al livello zero è di sicuro economicamente vantaggioso per lo Stato.

Si tratta inoltre di una di palese ingiustizia, in quanto sotto il profilo del diritto del lavoro è inaccettabile che il dipendente riceva una retribuzione ridotta per svolgere la stessa prestazione di un altro. La stessa Costituzione, all’articolo 36 impone l’obbligo di una retribuzione proporzionata per ogni prestazione lavorativa resa. 

Purtroppo però in questo momento qualsiasi azione giudiziaria tesa ad essere esentati dallo svolgimento per intero delle prime 40 ore di attività funzionali ci vedrebbe soccombenti, pertanto non ci rimane che aspettare una soluzione a livello contrattuale nazionale che dirima una volta per tutte il problema, senza lasciare spazio ad ambiguità interpretative e/o a discrezionalità dei dirigenti scolastici. Non ci è dato di sapere però quando saranno riaperti i tavoli contrattuali. La Gilda degli Insegnanti si farà carico di ricorsi pilota per chiedere almeno che le ore, effettuate in eccedenza rispetto alla proporzione, vengano retribuite.

Michela Gallina