Numero 206, pag 6 - Febbraio 2019
Tra le novità del CCNL Scuola 2016/2018, all’art. 22, comma 4, punto c8) si chiede alle RSU e alle organizzazioni sindacali provinciali di contrattare con i Dirigenti scolastici sul diritto alla disconnessione.
Più esattamente: “Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggior conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.”.
Il diritto ha l’interfaccia del dovere…e già questo è un problema: non si possono indicare orari, tempi precisi utili alla lettura delle comunicazioni, in quanto gli insegnanti non sono pagati per la “reperibilità”, come i medici, i vigili del fuoco o altri. Non si può, infatti, rendere obbligatorio ciò che non è compensato.
Le proposte dei Dirigenti scolastici sono state, dall’esperienza vissuta partecipando a parecchie contrattazioni, le più varie. Certe molto sintetiche, altre esageratamente dettagliate.
Esempi: “Il personale non è dotato di strumentazioni tecnologiche di lavoro.” Non avendo, infatti, in dotazione un computer in aula, un tablet o uno smartphone, non si può obbligare il lavoratore ad usare quello di proprietà. Una Dirigente invece ha argomentato: “Con i 500 euro TUTTI hanno comprato un computer portatile.” E una collega ha ribattuto: “Io ho comprato una chitarra.”
In molte scuole periferiche, inoltre, mancano i collegamenti internet necessari o funzionano in modo saltuario.
L’invio di comunicazioni può avvenire a qualsiasi ora…auspicando che nessuno abbia attivato la suoneria che avvisa dell’arrivo di una mail.
Ma quando il personale sarà tenuto a leggere?
DAL PRIMO GIORNO DI LAVORO SUCCESSIVO ALL’INVIO, DOPO LA PRESA DI SERVIZIO.
Come era già per le comunicazioni cartacee. G.B.