Numero 207, pag 4 - Luglio 2019

La mancata affissione o pubblicazione di una comunicazione della RSU individuale o collettiva o dell’Organizzazione sindacale da parte della scuola diventa comportamento antisindacale laddove si pretenda che tutto il materiale da affiggere alle bacheche debba obbligatoriamente transitare presso gli uffici amministrativi per essere preventivamente vagliato. Dalla lettura dell’art. 25 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), si evince testualmente: “Art. 25. Diritto di affissione.

 

  1. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.”

Anche la Giurisprudenza consolidata nei decenni, sostiene il diritto dei rappresentanti sindacali ad utilizzare liberamente e direttamente tali spazi, senza alcun controllo preventivo, essendo perfino inibita al datore di lavoro la possibilità di disaffissione.

Il tema dell’affissione delle comunicazioni sindacali, così come introdotto dallo Statuto dei Lavoratori del 1970, rappresenta una grande conquista civile a livello di partecipazione, informazione e democrazia all’interno dei contesti lavorativi. Chiediamo pertanto alle nostre RSU e ai nostri TAS di vigilare affinchè tale diritto non venga in alcun modo sottoposto a limitazioni o soggetto ad apprezzamenti discrezionali da parte dei dirigenti scolastici.