Numero 205, pag 1-2 - Novembre 2018

Se da un lato il Governo non sta mantenendo i propositi dichiarati in fase di campagna elettorale, come ad esempio aumentare e portare gli stipendi dei docenti vicini agli standard europei, d’altro canto possiamo attribuirgli il merito di aver risolto un grande problema ereditato ed ignorato dalla legislatura precedente nonostante le numerose sollecitazioni sindacali.

Si tratta di una soluzione a costo zero, per questo incredibilmente trascurata dal Governo precedente: la questione diplomati magistrale.

Nel Decreto Dignità, convertito nella LEGGE n. 96 del 9 agosto 2018, troviamo due provvedimenti che riguardano la scuola, collegati tra loro:

- questione diplomati magistrale;

- supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio.

 

QUESTIONE DIPLOMATI MAGISTRALE

A questo riguardo, il decreto interviene su due fronti: la continuità didattica 2018/19 e il reclutamento dei docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria.

In attesa che si arrivi alla formulazione delle sentenze di merito da parte del TAR del Lazio e dei tribunali che, uniformandosi alla sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato di dicembre 2017, si presume saranno sfavorevoli, il decreto cerca di salvaguardare la continuità didattica per gli studenti, il mantenimento del servizio dei docenti interessati dal provvedimento per tutto il corso dell’anno scolastico corrente ed aprire degli spiragli per il futuro.

Il contratto dei diplomati magistrale assunti in ruolo o con incarico annuale con riserva, dopo le sentenze, sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

In merito al reclutamento docenti infanzia e primaria, il Governo ha recentemente bandito il Concorso straordinario annunciato dal Decreto Dignità e probabilmente, ad inizio 2019, bandirà anche quello Ordinario.

Per accedere al Concorso straordinario è necessario, oltre ovviamente al titolo di diploma magistrale per la primaria e infanzia, triennale per la sola infanzia (acquisiti entro il 2001-2002) e la laurea in Scienze della Formazione Primaria, aver effettuato due anni di servizio specifico presso la scuola statale negli ultimi 8 anni (viene escluso il servizio alla paritaria);

Inoltre:

  • viene considerato valido sia il servizio su posto comune che sostegno (in assenza di specializzazione);
  • è consentito l’accesso anche per gli abilitati all’estero e per chi ha la maturità sperimentale linguistica;
  • non ci sarà un punteggio aggiuntivo per gli insegnanti assunti in ruolo con riserva che verranno licenziati a seguito delle sentenze di merito.

Con il successivo Concorso Ordinario sarà possibile accedere con i soli titoli a prescindere dal servizio, quindi sicuramente la laurea in Scienze della Formazione Primaria, mentre è incerta la possibilità di accedere con il diploma abilitante.

Nel frattempo, con Nota n. 45988 dello scorso 17 ottobre, Il Miur ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in ordine al contenzioso promosso dai docenti in possesso di diploma magistrale  e quindi alle modalità per far fronte alle sentenze di rigetto nel merito, in attuazione del Decreto Dignità:

1) operare una sollecita ricognizione dei destinatari delle sentenze, attualmente titolari di contratti di lavoro a tempo determinato (supplenti fino al 31 agosto 2019 o fino al 30 giugno 2019), o a tempo indeterminato (con assunzione - condizionata - in ruolo da GAE per effetto di sentenza non definitiva favorevole);

2) formalizzare con apposito decreto la risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto procedendo:

  • alla revoca della nomina dei docenti di ruolo abilitati magistrali con conseguente risoluzione, entro e non oltre il termine prescritto di 120 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo tempo stipulati a seguito di pronunce non definitive e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti, di un contratto di supplenza al 30 giugno 2019;
  • alla conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Vengono confermate fino alla loro scadenza naturale, le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai docenti diplomati magistrali inseriti nelle GAE e Graduatorie di istituto di II fascia a seguito di sentenza non definitiva, poiché è di tutta evidenza che la clausola risolutiva espressa prevista dalla legge, in tal caso, non operi.

Sia i docenti destinatari di sentenze a tempo determinato che indeterminato mantengono il diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d´Istituto e, qualora non risultino già iscritti, devono essere rimessi nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17.

 

SUPPLENZE SU POSTI VACANTI DOPO 36 MESI DI SERVIZIO

Il Decreto Dignità ha inoltre l’indiscusso merito di abrogare lo scandaloso comma 131 dell’art. 1 della Legge 107/2015, impropriamente detta “Buona Scuola” che recita testualmente: “divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili al personale che avesse già svolto 36 mesi di servizio”. Il combinato della sentenza del CDS e del comma 131 infatti avrebbe messo diplomati magistrale e laureati in Scienze della Formazione Primaria dopo il 2013, nella condizione di non poter più entrare in ruolo, né di potere svolgere supplenze che non fossero brevi o saltuarie, andando quindi ad escludere dal servizio annuale proprio i docenti con maggiore esperienza.

Caduto il vincolo ci aspettiamo ora che il Governo dia disposizioni anche cosa succederà dopo i 36 mesi di servizio dal momento che la Corte di Giustizia Europea ha già condannato una volta l’Italia per abuso e reiterazione di contratti a tempo determinato. Assumerà quindi in ruolo tutti coloro che supereranno i 36 mesi di servizio? Lo auspichiamo, ma vorremmo anche leggerlo su un testo ufficiale. Intanto, prendiamo atto con grande sollievo che l’attuale Esecutivo ha provveduto ad una soluzione politica del problema e ha posto fine all’allarme diffuso dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che tanta disperazione aveva generato in un gran numero di docenti.

Michela Gallina