Sono una docente di ruolo con cattedra di 24 ore nella scuola primaria. Siccome mio marito si sta trasferendo all’estero per lavoro e io  vorrei raggiungerlo, ho una serie di quesiti da porvi:

  1. a) posso partire in qualsiasi momento, anche in corso di anno scolastico?
  2. b) devo chiedere l'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 18 del ccnl?
  3. c) o posso chiedere altro tipo di aspettativa illimitata finché il coniuge è all'estero per lavoro?
  4. d) conserverò la titolarità di scuola per tutto il periodo di permanenza all'estero?
  5. e) a causa la sospensione della retribuzione per aspettativa, posso presentare in loco domanda di messa a disposizione per le scuole italiane all'estero o partecipare in altro modo all'attività professionale di insegnante sempre per le scuole italiane all'estero?

Grazie per l’aiuto che vorrete darmi.

Vincenza S.

 

Cara Vincenza,

  1. a) La partenza del docente, coniuge di un soggetto destinato all’ estero per lavoro, può essere autorizzata anche nel corso dell’anno scolastico, una volta presentata da parte dell’interessata la relativa documentazione cui fa seguito la prevista autorizzazione della scuola di appartenenza.
  2. b) Va chiesta la specifica aspettativa prevista per il raggiungimento del coniuge all’ estero.
  3. c) Non sono previste altre forme di aspettativa illimitata. Potrai richiedere aspettativa ai sensi dell’art. 18 c. 3 CCNL/2007, per esperienza di una diversa attività lavorativa, ma circoscritta ad un anno scolastico.
  4. d) La titolarità nell’istituzione scolastica di appartenenza, per chi usufruisce dell’aspettativa per ricongiungimento all’estero, viene mantenuta per un triennio, decorso il quale occorre presentare istanza cartacea all’USP di appartenenza, entro i termini e con le modalità previste dall’OM concernente la mobilità per l’anno scolastico cui l’istanza si riferisce, per ottenere una nuova sede di titolarità fra quelle disponibili prima delle varie fasi della mobilità. Tale assegnazione della nuova titolarità non esclude, nel caso in cui dovesse risultare penalizzante per l’ interessata (per distanza, ecc.), la presentazione della domanda di mobilità on line nel rispetto di quanto previsto nel relativo CCNI.       
  5. e) Il docente in aspettativa senza assegni per ricongiungimento al coniuge all´estero conserva lo status di dipendente della P.A. ed è soggetto a tutti gli oneri che ne derivano, salvo quello della prestazione del servizio. Pertanto è anche soggetto al regime delle incompatibilità che vincolano i pubblici dipendenti, che sono regolate dall´art. 60 del TU 3/1957, nonché l´art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, per i docenti, l´art. 508 del D.Lgs. 297/1994. Ad eccezione dell’ aspettativa ai sensi dell’art. 18 comma 3 non vi sono pertanto istituti per permetterti di svolgere altra attività lavorativa, stante che anche durante l’aspettativa per motivi di famiglia il dipendente mantiene lo status di dipendente pubblico con conseguente rispetto della normativa sulle incompatibilità.