Numero 200, pag 5 - Settembre 2017

Tutto si basa sul Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. All’art. 2 si legge che all’interno di ogni Istituto scolastico si identificano diversi responsabili e, tra questi, esiste il Preposto. È, in generale ed anche in altri ambienti di lavoro, colui che:

- sovrintende a determinate attività con funzioni di controllo e sorveglianza;

- dispone (secondo circolari interne superiori) delle risorse umane e dei mezzi a disposizione;

- assicura l’osservanza delle disposizioni del Dirigente scolastico;

- controlla che le attività siano svolte nel rispetto della sicurezza e dell’igiene;

- riferisce al Dirigente eventuali anomalie.

 

Con tali premesse, si comprende perché i “Coordinatori/responsabili/referenti” di plesso (figure inesistenti nel Contratto Nazionale, compensate con le poche risorse economiche del FIS e comunque con accettazione volontaria) siano stati equiparati tout-court dai Dirigenti scolastici come “Preposti”.

Spesso non hanno ricevuto una nomina specifica (non obbligatoria, d’accordo) e soltanto nel momento della formazione scoprono di essere Preposti alla sicurezza del loro plesso.

Per lo più, neppure i loro colleghi vengono informati, come sarebbe quantomeno opportuno.

 

Punto dolente da far rispettare ai Dirigenti è l’art. 37, comma 7 della legge già citata: la formazione dei lavoratori deve avvenire DURANTE L’ORARIO DI LAVORO. Anche per i Preposti.

 

Una soluzione saggia sarebbe che i Dirigenti organizzassero i corsi di formazione in sostituzione dei Collegi dei Docenti o della Programmazione di inizio o di fine anno (art. 29, comma 3 paragrafo a) del CCNL in vigore, una volta che il “Piano delle attività e i conseguenti impegni del personale docente” sia stato deliberato dal Collegio dei Docenti. Del Piano, predisposto dal Dirigente prima dell’inizio delle lezioni, deve essere data, fra l’altro, l’informazione alla RSU ed alle OO.SS. territoriali (art. 28, comma 4 del CCNL). Così già a settembre si saprebbe in quali giorni e in quali orari si sarà impegnati a scuola: le famose 40 ore di attività funzionali all’insegnamento.

Ove il corso di formazione inerente la sicurezza avesse luogo al di fuori dell’orario di lavoro, fermo restando il non obbligo alla partecipazione – proprio perché fuori dell’orario stesso – comporterebbe il diritto ad un pagamento, creando in tal modo un danno erariale.

G. B.