Numero 200, pag 6 - Settembre 2017

L’Anticipo Pensionistico (APE) sociale è un’indennità di natura assistenziale, a totale carico dello Stato, erogata dall’INPS a lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla Gestione separata che si trovano in particolari condizioni.

Si tratta di una misura sperimentale, in vigore fino al 31 dicembre 2018, che ha lo scopo di agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio.

Le domande per l'accesso all'APE sociale con i requisiti raggiunti entro il 31/12/2017 dovevano essere presentate entro il 15/7/2017. Chi raggiunge i requisiti nel 2018 deve fare domanda entro il 31 marzo 2018.

Le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se dopo il monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. L'importo della rata mensile è calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può superare i 1.500 euro (se la pensione è maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato. Dopo il raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia l’importo mensile della pensione è quello determinato al momento della cessazione dal servizio.

L’APE sociale può essere richiesta anche dai dipendenti del comparto scuola (personale docente e amministrativo) che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e si trovino, inoltre, in una delle seguenti condizioni:

- sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni;

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con grave disabilità;

- sono insegnanti della scuola dell'infanzia o educatori degli asili nido e svolgono tale attività da almeno sei anni in via continuativa;

- possiedono almeno 30 anni di anzianità contributiva, nei casi di invalidità o assistenza a disabili gravi;

- possiedono almeno 36 anni di contributi, per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e per gli educatori degli asili nido.

L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma. Tuttavia è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

Il personale interessato presenta all’INPS la domanda di APE sociale. Entro il 15 ottobre per quanto riguarda il 2017, entro il 30 giugno 2018 per l’anno prossimo, l’ente previdenziale comunica se la domanda è stata accettata oppure è stata rifiutata.

In presenza di tutti i requisiti non è detto che la richiesta venga accettata; poiché c’è un limite alle risorse finanziarie. Nel caso in cui le risorse stanziate risultino insufficienti, rispetto al numero degli aventi diritto, la decorrenza dell'indennità è differita dando priorità ai richiedenti più anziani. A parità di requisito, si considera la data di presentazione della domanda. Successivamente gli interessati dovranno presentare la domanda vera e propria di APE.

Per il personale del comparto scuola, dopo l’esito positivo della suddetta procedura è necessario attendere le indicazioni del MIUR su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione dal servizio.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività e che richiedono l'APE sociale i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio (TFS o TFR) iniziano dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Rosario Cutrupia

Rosario Cutrupia

Rosario Cutrupia

 

 

Rosario Cutrupia

Gilda degli Insegnanti, Dipartimento Previdenza e Pensioni