Numero 199, pag 2 - Marzo 2017

Come si sa, la 107/2015, ha introdotto l’obbligo alla formazione aggiornamento che è diventato “permanente e strutturale”.

 

Tuttavia, non essendo ancora stato rinnovato il contratto nazionale, non è stato ancora fissato un limite orario annuo. Considerato che l’art. 29 del CCNL vigente (per quanto scaduto da 8 anni) al comma 1 annovera tra le “attività funzionali all’insegnamento” legate alla funzione docente  anche l’aggiornamento e formazione oltre a: programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, va da sé che la formazione rientri nelle “prime 40 ore” (art. 29 comma 3, lettera a).  

Se dunque un Collegio Docenti delibera  la formazione in riferimento alla legge 107 questa diventa obbligatoria, fermo restando il limite delle 40 ore, superato il quale non vi è alcun obbligo.  Anzi, è vietato erogare lavoro straordinario in assenza della previa autorizzazione del dirigente. Se il dirigente premesse per un’imposizione di ore che sforino il limite contrattuale, sarebbe possibile chiedergli l’ingiunzione di pagamento delle stesse. In ogni caso il Collegio Docenti non ha potere di stabilire obblighi che non siano previsti contrattualmente. Se invece un collegio docenti, indipendentemente dalla legge 107, proponesse l’obbligatorietà di un corso di formazione, l’unico modo per sottrarsi al corso sarebbe quello di votare contro, motivando la decisione con un atto di rimostranza, tale corso rimarrebbe obbligatorio per coloro che hanno votato a favore.             M.G.