Numero 199, pag 5 - Marzo 2017

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21/2008 ha decretato la decadenza dell’obbligo di reperibilità del lavoratore per malattia.

 

La Cassazione chiarisce che, una volta avvenuta la visita fiscale, il lavoratore può assentarsi a condizione che non peggiori il suo stato di salute. Con un’ulteriore sentenza, la n. 24681/2016, la Cassazione precisa che se il dipendente non risulta reperibile alla vista medica dell’INPS in modo ripetuto, può essere licenziato per giusta causa.

    M.G.