Numero 199, pag 7 - Marzo 2017

Per i docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile, vale la norma contemplata nell’art. 37 del CCNL 2006-09 che riportiamo integralmente:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno  scolastico ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica, il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in sevizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.