Numero 198, pag 5-6 - Febbraio 2017

Per l’inclusione scolastica.

Rivolto agli alunni certificati (art. 3 legge 104/92) 

Attraverso la condivisione del Piano Educativo Personalizzato (art. 14 legge 328/2000)

 

Lo Stato offre: l’organico di sostegno, collaboratori scolastici per l’assistenza materiale, classi con non più di 22 alunni, un contributo economico.

Gli Enti Locali offrono: assistenti educativi (art. 13, comma 3 legge 104/92), trasporto idoneo (art. 8, comma 1, lettera c legge 104/92); sussidi didattici, tecnologici e digitali di supporto.

L’INVALSI definisce (in vista del RAV) gli indicatori per valutare il Piano di Inclusione scolastica: realizzazione dei percorsi personalizzati, soggetti coinvolti, formazione del personale, utilizzo di criteri condivisi per la valutazione, fruibilità di mezzi e spazi.

 

CERTIFICAZIONE e VALUTAZIONE della disabilità (ex diagnosi funzionale e dinamica)

È una valutazione bio-psico-sociale

Entro 60 giorni dal 16/01/2017 il MIUR predisporrà  un documento di base per la valutazione e la relativa certificazione, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF)) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Una Commissione medica emette una diagnosi e accerta il diritto al sostegno

La Commissione è presso l’INPS ed è composta da: 1 medico legale, 1 pediatra, 1 neuropsichiatra infantile, eventualmente (se ci saranno i fondi) 1 terapista riabilitativo, 1 operatore sociale, 1 rappresentante competente dell’USR.

 

la domanda può essere presentata da un medico generico o da un pediatra anche privato, in via telematica, e su richiesta dei genitori

la Commissione trasmette ai genitori la valutazione

i genitori trasmettono alla scuola e agli Enti Locali la certificazione ricevuta per la stesura del Progetto individuale (ove richiesto dai genitori) e per la predisposizione del PEI.

Il Dirigente scolastico invia al GTI (Gruppo Territoriale per l’Inclusione): a) i documenti della Commissione, b) il Progetto Individuale, c) il PEI della scuola

Il GTI (art. 15 legge 104/92) è composto da: 1 Dirigente Tecnico, 3 Dirigenti scolastici dell’Ambito territoriale, 2 docenti (1 del I ciclo e 1 delle secondarie di II grado);

Il GTI propone all’USR la quantificazione del sostegno da assegnare alla singola scuola (non ci sarà più la richiesta da parte delle scuole)

 

  • il Dirigente scolastico predispone, su indicazioni del MIUR, il PEI, che è riferito a tutti gli alunni;
  • il PEI deve poi essere deliberato (con o senza modifiche) dal Collegio dei docenti;

il PEI diventa parte integrante del PTOF e indica limiti e facilitatori per l’inclusione e un ambiente adeguato all’apprendimento.

 

Il Progetto Individuale è riferibile alla classe ed agli insegnanti contitolari che devono redigerlo ed approvarlo – considerando la diagnosi pervenuta – nonché chiedere in tal senso la collaborazione ai genitori ed agli operatori socio-sanitari.

 

Per ciascun ordine di scuola sono costituite “sezioni di sostegno didattico”; il passaggio su posto comune sarà possibile solo dopo 10 anni di sostegno, considerando anche il pre-ruolo se effettuato con il possesso della specializzazione (finora, dopo 5 anni di ruolo).

 

Specializzazione per infanzia e primaria:

presso le Università che hanno Scienze della Formazione Primaria (non basta l’Infanzia), su programmazione del MIUR secondo il fabbisogno

accesso con prova selettiva iniziale

accettabili iscrizioni soltanto di laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano già 60 crediti sull’Inclusione o tirocinio o tesi di laurea sul sostegno, comunque oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Specializzazione per I e II grado:

corso annuale di specializzazione con 60 crediti formativi universitari e 300 ore di tirocinio (= 12 crediti formativi);

dal 2019 accettabili soltanto quelli con 60 crediti formativi sulle didattiche dell’inclusione.

 

FORMAZIONE:

riguarda tutti i docenti che abbiano in classe alunni disabili, non solo gli insegnanti di sostegno;

saranno coinvolti anche tutti gli ATA

 

CONTINUITÀ:

va garantita

il Dirigente scolastico può proporre a chi è specializzato, pur se precario, un contratto a tempo determinato per garantire la continuità nell’Istituto;

il posto, se disponibile (si saprà a settembre, si presuppone, ma forse anche più in là), rientrerebbe nel numero dell’organico dell’autonomia;

il contratto entrerebbe in vigore dopo la ripresa delle lezioni, finite le vacanze estive.

 

Istruzione domiciliare

Le scuole, unitamente all’USR, agli EE.LL: e alle ASL, possono concordare forme per garantire l’istruzione a chi è assente per più di 30 giorni, anche non continuativi, a causa delle gravi patologie certificate di cui soffre.

Si devono predisporre progetti, anche con l’uso opportune ditecnologie.

 

Osservazioni:

I nuovi – ma non tanto nuovi – percorsi per ottenere una certificazione per alunni disabili convalidano una burocrazia inadatta alla scuola e, soprattutto agli alunni:

1) ad ogni passaggio da un ordine di scuola ad un altro la certificazione va rinnovata e la lentezza delle procedure fa sì che le certificazioni arrivino quasi tutte in ritardo rispetto alla costituzione delle classi;

2) il numero degli iscritti alle classi prime pertanto prescinde dall’esistenza o meno di alunni certificati;

3) una volta che la classe è formata (ricordate l’imprinting? Avviene anche tra alunno e docente, molto spesso), con che coraggio si manda via qualcuno per arrivare al numero 22 (comunque non più 20, come in precedenza)?

4) se un figlio è affetto da una patologia, tutta la famiglia ne soffre e spesso si riscontrano resistenze, umane e comprensibilissime, nel riconoscimento e nell’ammissione esplicita, da parte dei genitori, del problema. Il ruolo dei docenti è spesso fondamentale, a tutela dei diritti di chi ha più bisogno, ma i loro interventi non sempre convincono le famiglie e il loro parere è troppo marginale e considerato poco o per nulla autorevole. In alcuni casi non si ottiene quanto la legge pur offrirebbe. Si può parlar, in questo caso, di “abbandono” di chi l’insegnante vorrebbe invece aiutare?

5) tutte le lungaggini sono comunque a discapito degli alunni più deboli, considerato che una diagnosi posticipata implica un ritardo che si accumula e certi “passaggi” formativi si possono perdere.                  G.B.