Numero 194, pag 6 - Marzo 2016

SENTENZA PARZIALE CON ORDINANZA

Il Consiglio di Stato con provvedimento n. 364/2016 del 29 gennaio 2016, ha esaminato un ricorso presentato in appello avverso una sentenza di rigetto del TAR, proposto da diplomati magistrali prima del 2002, da laureati in scienze della formazione primaria, da abilitati con corsi PAS e TFA e da idonei al concorso a cattedre del 2012.

 

Il Consiglio di Stato è giunto a due diverse conclusioni distinguendo i titoli abilitanti conseguiti prima del 2006 (anno in cui le graduatorie permanenti sono diventate ad esaurimento) e quelli conseguiti successivamente.

 

- Per i diplomati magistrali, la questione viene passata all'adunanza plenaria (sezioni riunite) del CdS, in quanto il titolo, acquisito prima del 2006 ma riconosciuto come abilitante solo nel 2013, darebbe diritto retroattivamente all'inserimento nelle GaE dal 2006. La perplessità espressa dai giudici è che non vi è prova che i docenti coinvolti avrebbero presentato domanda di inserimento nelle GaE se ne avessero avuto la possibilità, tanto più che sono passati molti anni sia dal conseguimento del titolo che dall'istituzione delle GaE.

Se verrà dato rilievo alla prima argomentazione, sarà riconosciuto il diritto all'inclusione, viceversa il decorso del tempo impedirebbe l'inserimento stesso.

 

- Per i laureati in scienze della formazione primaria, abilitati con corsi PAS e TFA e idonei al concorso a cattedre del 2012, la VI sezione del CdS, rovesciando l'orientamento già espresso in sede cautelare dalla stessa sezione (solo con riferimento agli abilitati PAS e TFA), ha ritenuto che, al di fuori delle deroghe espressamente previste dal legislatore (da considerarsi eccezione alla norma), non sia possibile riconoscere il diritto all'inserimento a chi ha conseguito un titolo abilitante successivamente al 2006. Tale posizione è argomentata dal fatto che, con l'inserimento dei nuovi abilitati “che allungherebbe i tempi del perseguimento del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile”, verrebbe meno la finalità di assorbimento totale del precariato prefissata al momento dell'istituzione delle graduatorie ad esaurimento.

 

La Gilda degli Insegnanti  ritiene discutibili le argomentazioni in quanto

- l'istituzione delle GaE prevedeva che il precariato venisse assorbito entro il 2011;

- le deroghe sono state molto ampie e i criteri temporali adottati risultano del tutto arbitrari e discriminatori non essendo nemmeno stati fissati dalla legge ma dalla data di scadenza della presentazione delle domande;

- i posti messi a disposizione per l'acquisizione di abilitazione tramite PAS e TFA dovevano essere funzionali alle previste assunzioni in ruolo sulla base delle necessità di organico programmate.

 

Alla luce di queste considerazioni il sistema di cui parla il CdS era già stato disatteso nei fatti dall'operato del MIUR ed ora è stato completamente stravolto dalla normativa del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Buona scuola, rendendo inutile l'acquisizione dei titoli abilitanti da parte di chi, su quel sistema, aveva fatto affidamento, oltre tutto pagando profumatamente per la frequentazione dei corsi.

Avv. Innocenzo D'Angelo e Michela Gallina