Numero 187, pag. 7 - Ottobre 2014

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Treviso che, con una sentenza datata 2 ottobre 2014, ha chiarito il diritto del genitore (lavoratrice madre o lavoratore padre) di vedersi retribuiti per intero i primi 30 giorni di congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) non solo entro i 3 anni di vita del figlio, bensì entro gli otto.

Si tratta di un pronunciamento che crea un precedente molto importante. Finora infatti, per i lavoratori della scuola veniva data un’interpretazione restrittiva del diritto alla fruizione di tale istituto contrattuale riconoscendo il diritto alla retribuzione solo per i primi 3 anni di vita. Tale assenza di retribuzione era in contrasto con l’art. 12 comma 4 del CCNL vigente che prevede, per il personale scolastico, un trattamento più favorevole di quello di cui alla norma generale dettata dal d.lgs 151/2001 (art. 1 co 2). La scuola si è invece difesa nella decisione di non erogare il compenso per intero riferendosi al disposto degli artt 32 e 34 del d.lgs 151/01, vedendosi però condannata dal Giudice del Lavoro anche al rimborso delle spese di giudizio.
 La possibilità di fruire del congedo parentale retribuito anche successivamente al compimento del terzo anno di età del figlio crea nuove opportunità di organizzazione familiare, soprattutto in un momento di crisi economica come quello che stiamo attraversando.
Dobbiamo il merito di questo chiarimento alla volontà un nostro iscritto, che ha deciso di affrontare la causa per affermare una questione di principio, in quanto dal punto di vista del risarcimento monetario l’entità della perdita riguardava un solo giorno lavorativo.                   Michela Gallina