QUESITARIO 

di  Novembre 2007


Attività di recupero

Gentile Redazione,

ho letto nella bozza del nuovo contratto, che le ore per le attività di recupero vengono pagate € 50,00 cadauna. Vorrei sapere se anche noi insegnanti della primaria possiamo organizzare dei corsi di recupero con questo compenso o se invece le attività aggiuntive di insegnamento per noi sono pagate ad € 35,00.

Alessandra C.

 

Cara Alessandra,

il contratto parla di corsi di recupero dei debiti formativi, di conseguenza si tratta di attività che riguardano la scuola secondaria di secondo grado, in quanto alla primaria e alle medie non esiste il debito formativo. Purtroppo, nonostante le maestre si ingegnino nell’organizzare e gestire dei corsi di recupero per alunni stranieri o in difficoltà, non potranno avere accesso al compenso di 50 €, bensì a quello comunque dignitoso di 35 € lorde.


FIS ed attività aggiuntive

Salve,

sono un insegnante, di scuola primaria, la cui fiduciaria di plesso ha comunicato ieri che se non appronteremo progetti per lo svolgimento di attività aggiuntive, perderemo il Fondo d'istituto e quindi i soldi per pagare le supplenti. Siccome la cosa non mi convince e il nostro Dirigente è veramente poco affidabile, vorrei sapere da Voi come stanno veramente le cose. Anche perchè nessuno vuole fare più ore aggiuntive su progetti che comunque caricano i docenti d'impegni sempre maggiori, rendendo poi il lavoro in classe alquanto pesante.

Riteniamo infatti doveroso lavorare in classe e nel nostro orario garantendo ai nostri alunni il servizio migliore possibile.

Grazie per la cortese attenzione,

Cristina M.

 

Cara collega,

il fondo d'istituto non c'entra niente con i soldi per pagare le supplenti che provengono da un altro capitolo di spesa; le attività aggiuntive non sono obbligatorie, nè lo sono i progetti. Se non trovate il modo di spendere i soldi del fondo, questi rimarranno come avanzi per il prossimo anno. Se qualcuno intende fare qualcosa di aggiuntivo avrà più soldi a disposizione, inoltre con il fondo d'istituto potete risarcirvi di una serie di disagi che vanno sotto il nome di "flessibilità": rientri pomeridiani, scavalchi, organizzazioni orarie particolari, buchi orari, numero di classi, numero di programmazioni, incontri per la L. 104/92.

Per tutto il resto siamo da sempre perfettamente d'accordo con te.


Trattenuta INPDAP

Sono un’insegnante di scuola primaria,

ho saputo che un gruppo di mie colleghe si sta mobilitando per chiedere la cessazione della trattenuta INPDAP dallo stipendio. Vorrei sapere se è possibile inoltrare questa richiesta oppure se la trattenuta è obbligatoria e quindi diventa inutile mobilitarsi in tal senso.

Grazie

Mara O.

 

Cara Mara,

la trattenuta INPDAP è obbligatoria per i dipendenti dello Stato per effetto di legge istituita nel 1995, pertanto è inutile inviare richieste di cessazione.

Diverso è il discorso per i pensionati che, fino a qualche mese fa, non POTEVANO usufruire delle prestazioni INPDAP e si ritrovavano comunque la trattenuta, anche se ridotta. Quando sono iniziate ad arrivare le revoche da parte dei pensionati, l'INPDAP è corso ai ripari inviando una circolare con la quale estendeva la possibilità di usufruire dei prestiti anche a loro.


 

Riforma pensioni

Salve,

sono una vostra iscritta e vorrei capire che cosa s’intende per riforma delle pensioni all’interno del nostro comparto, che cosa dobbiamo aspettarci possa cambiare rispetto alle condizioni attuali.

Grazie.

Mariangela F.

 

Cara collega,

innanzitutto non esiste ancora niente di effettivo, attualmente l’alternativa alla brusca scomparsa delle pensioni di anzianità (che hanno come requisito il 35 anni di contributi e 57 di età cronologica) è innalzare a 60 l’età minima pensionabile per tutti con almeno 35 anni di servizio. Per le donne con 60 anni di età c’è la possibilità di andare in pensione anche con un numero inferiore di anni di contribuzione. (a pag. 2 abbiamo inserito una sintesi contenente anche l’ulteriore proposta nata da un accordo governo–sindacati, che prevede una riduzione dello scalone).

Rimangono invariate le condizioni preesistenti per le pensioni di vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne e/o 40 anni di contributi.

 


 

 

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