QUESITARIO 

di   FEBBRAIO 2008


Prova e formazione

Salve,

sono un’insegnante entrata nel ruolo per l’insegnamento della religione cattolica lo scorso anno e quest’anno nominata in ruolo su posto comune tramite Concorso Ordinario. Vorrei sapere se quest’anno, oltre alla prova, devo ripetere anche la formazione, il mio dirigente ha detto di no ma volevo avere una conferma precisa.

Grazie

Elisabetta C.

 

Cara Elisabetta,

il tuo dirigente ti ha dato un’informazione corretta, infatti in base alla nota del 3 febbraio 2006 avente per oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo - Anno scolastico 2005-2006, troviamo la seguente informazione: “l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta.”. Siccome la nota non pone delle restrizioni per tipologie di ruolo, noi diamo l’interpretazione più estesa. Pertanto quest’anno dovrai rifare la prova: produrre la tesina e discuterla davanti al Comitato di valutazione, svolgere almeno 180 giorni di servizio, ma sarai esentata dal corso di formazione.


 

Ruolo IRC

Sono un’insegnante approdata al ruolo di posto comune nella primaria quest’anno ma lo scorso anno avevo ottenuto il ruolo come insegnante di religione. Ora che mi accingo a compilare la domanda di trasferimento in quanto di nuovo “neo-assunta” in ruolo, non so come classificare l’anno svolto nel ruolo di religione: è un anno di ruolo a tutti gli effetti, è di pre-ruolo? Vi ringrazio per una vostra sollecita delucidazione.

Cinzia M.

 

Cara Cinzia,

una circolare ministeriale chiarisce che il ruolo di religione è un servizio riconoscibile ai fini della carriera, pertanto nella domanda di trasferimento dovrai elencarlo fra i servizi pre-ruolo avendo solo cura di indicarlo al punto 3 lettera c dell’allegato D: “di aver prestato servizio in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza”.


 

Inidoneità temporanea

Sono un’insegnante della primaria con contratto a tempo indeterminato, dichiarata, in seguito a visita medico-collegiale, “temporaneamente inidonea all’insegnamento per motivi di salute”.

Vorrei sapere quali conseguenze avrà questo periodo ai fini dello stipendio e dei contributi.

Grazie

Graziella P.

 

Cara Graziellla,

l’inidoneità temporanea, nel caso tu non abbia ritenuto opportuno richiedere l’utilizzazione in altri compiti, non produce nessun effetto ai fini di stipendio, carriera e previdenza a meno che il periodo di assenza si protragga a lungo e allora, come per la malattia, se supera i 9 mesi e poi i dodici, sarai soggetta a riduzione dello stipendio (come da art.: 17 CCNL 2006-2009). Nel periodo di malattia così certificata non corre l’obbligo di reperibilità per visita fiscale.


 

Trasferimento

Sono un’insegnante di scuola primaria in anno di prova e alle prese con la domanda di trasferimento.

Avendo io prestato servizio precedentemente anche nella scuola dell’infanzia (comunale) e nella scuola media statale, posso indicare questi periodi fra quelli pre-ruolo?

Grazie per una risposta veloce.

Marina Z.

 

Cara Marina,

per quel che riguarda il servizio svolto alla scuola dell’infanzia comunale, può esserti considerato valido solo se la scuola era autorizzata dal Provveditore o dopo il settembre 2000 se era paritaria.

Invece viene sicuramente riconosciuto il servizio svolto presso la scuola secondaria di primo grado statale sempre che, nell’arco di quell’anno scolastico, tu abbia lavorato per almeno 180 giorni anche cumulabili fra gradi diversi di scuola.


 

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