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AGOSTO 2003


Stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

approvato il disegno di legge

In data 15 luglio 2003 è stato approvato il disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e a settembre uscirà il regolamento attuativo del bando di concorso.

Il fatto che gli insegnanti di religione, in quanto lavoratori, trovino una loro stabilizzazione, possiamo apprezzarlo, ma non possiamo fare a meno di rilevare che il comportamento del Governo e del Parlamento sia biasimevole per il diverso trattamento che ricevono migliaia di precari che da anni si trovano nelle stesse condizioni ed insegnano materie diverse dalla religione.


Pubblichiamo di seguito una

SINTESI DEI CONTENUTI.

ART.: 1 – RUOLI DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

- In base agli accordi fra Ministero e Conferenza Episcopale vengono istituiti due ruoli regionali corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’Ordinamento.

- Agli insegnanti di religione si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Testo Unico e dalla Contrattazione Collettiva.

- Nelle scuole dell’infanzia ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o classe che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e disposti a farlo.

ART.: 2 – DOTAZIONI ORGANICHE

Per tutti gli ordini e gradi di scuola in cui è previsto l’insegnamento della religione cattolica, la dotazione organica è articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.

ART.: 3 – ACCESSO AI RUOLI

- Avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami e per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche.

- I concorsi sono indetti dal MIUR su base regionale, con frequenza triennale.

- I titoli di qualificazione professionale sono quelli stabiliti dall’Intesa (DPR 751 del 16/12/1985).

- Ogni candidato deve possedere il riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario Diocesano competente per il territorio e può concorrere solo per i posti disponibili all’interno del territorio diocesano.

- Le prove d’esame accertano la preparazione culturale generale e didattica con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

- Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore Universitario o D.S. o Ispettore tecnico e composte da due docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità.

- Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso valutando il risultato delle prove e i titoli.

- L’assunzione a tempo indeterminato è disposta dal Dirigente Regionale in accordo con l’Ordinario Diocesano.

- I motivi di risoluzione del rapporto sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti cui si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ Ordinario Diocesano, salvo fruire della mobilità professionale o di diversa utilizzazione.

- Per i posti non coperti si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dai D.S. su indicazione del Dirigente Regionale, d’intesa con l’Ordinario Diocesano.

 

ART.: 4 – MOBILITA’

- Agli insegnanti di religione cattolica si applicano le disposizioni vigenti limitatamente ai passaggi da un ciclo all’altro per il medesimo insegnamento (tale mobilità è subordinata all’inclusione nell’elenco del ciclo richiesto e al riconoscimento dell’idoneità).

- La mobilità territoriale è subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario Diocesano.

- L’insegnante a cui è stata revocata l’idoneità o in esubero può fruire della mobilità professionale nel comparto o di procedure di diversa utilizzazione.

 

ART.: 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Il primo concorso sarà riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno 4 anni nel corso degli ultimi 10.

- Il programma accerta la conoscenza:

dell’ordinamento scolastico

degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e gradi di scuola a cui si riferisce il concorso

degli elementi essenziali di legislazione scolastica

ART.: 6 – COPERTURA FINANZIARIA

L'articolo 6 tratta la copertura finanziaria

Michela Gallina


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