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Redazione

Segreteria Nazionale

OTTOBRE 2008


SOSTEGNO NON TAPPABUCHI

Lo ha chiarito la Direzione Regionale della Puglia con la direttiva prot. n. 7938 dell'11 settembre indirizzata ai dirigenti delle scuole ed istituti pugliesi.

La direttiva è rilevante in quanto correttamente ribadisce che i docenti di sostegno non possono essere utilizzati "come tappabuchi" per sostituire colleghi di discipline curriculari assenti per qualsiasi motivo, sia in altre classi che nella propria. Nè in senso contrario potrebbe argomentarsi dalla circostanza che l’art. 13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe: la contitolarità ha infatti valenza squisitamente didattica ed è finalizzata al necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, ma non può inficiare la fondamentale distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

I dirigenti scolastici sono pertanto avvisati: nei confronti dei docenti di sostegno non devono essere emanati ordini di servizio che comportino distrazione delle risorse assegnate agli alunni diversamente abili, onde assicurare effettività al loro diritto all’istruzione e all'integrazione scolastica, diritto, si legge nella direttiva, assurto nell'ordinamento" al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica".

(Ufficio Stampa Gilda degli Insegnanti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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