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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

Le sanzioni disciplinari

 

A seguito della privatizzazione del rapporto d’impiego dei pubblici dipendenti, anche la materia disciplinare è diventata oggetto di contrattazione, sanzioni e procedure vengono cioè definite nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Gli insegnanti costituiscono invece un’eccezione, sia pure transitoria. L’eccezione è determinata dalla necessità di tutelare, nell’ambito dei procedimenti disciplinari, la libertà d’insegnamento sancita dall’art.:33 della Costituzione.

Infatti i Consigli di disciplina provinciali (per gli insegnanti della scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado) e nazionale (per i docenti delle secondarie di secondo grado) sono costituiti in maggioranza da docenti eletti dagli organi collegiali (Consiglio scolastico provinciale e Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione).

L’art.: 88 del CCNL prevede che fino alla promulgazione della prevista legge di riforma degli organi collegiali restino in vigore le precedenti norme contenute nel T.U. 297/94 (sanzioni) e DPR 3/57 (procedure).

La materia relativa alla disciplina è contenuta nel DPR 31 maggio 1974, n. 417/74, nel Titolo IV, suddiviso in Capo I (Sanzioni disciplinari), comprendente gli articoli da 94 a 102 e in Capo II (Competenza, provvedimenti cautelari e procedure), comprendente gli articoli da 103 a 108. L’elenco delle sanzioni invece è contenuto nell’art.94 del suddetto  DPR.. Il DPR 417/74 è stato integrato nel sopraccitato T.U.297/94.

Passiamo ad una breve elencazione delle sanzioni previste per i docenti precisando preliminarmente che nessuna sanzione può essere inflitta senza che vi sia una preventiva CONTESTAZIONE DI ADDEBITO all’interessato.

La CONTESTAZIONE di ADDEBITO è un atto scritto in cui viene comunicato al docente che ha commesso delle violazioni dei propri doveri, essa deve essere specifica, mai generica, e all’insegnante deve essere assegnato un termine per produrre le proprie giustificazioni scritte (CONTRO DEDUZIONI).

Se le giustificazioni sono accolte subito, il procedimento viene archiviato, in caso contrario, viene irrogata la sanzione. Nelle situazioni più gravi (sanzioni superiori alla censura), il caso viene demandato alla competente COMMISSIONE DI DISCIPLINA (provinciale per tutti i docenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, nazionale per i docenti della secondaria di secondo grado).

ELENCO DELLE SANZIONI IN ORDINE DI GRAVITA’.

  1. AVVERTIMENTO SCRITTO;

  2. CENSURA;

  3. SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO FINO AD UN MESE;

  4. SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO DA UNO  A SEI MESI;

  5. SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO PER UN PERIODO DI SEI MESI E UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI (Art. 97-bis).

  6. DESTITUZIONE

 

L’AVVERTIMENTO SCRITTO  consiste in un richiamo all’osservanza dei propri doveri. E’ l’unica sanzione che può essere irrogata direttamente dal Capo d’Istituto.

Contro la sanzione si può presentare, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro dell’Istruzione oppure rivolgersi al Giudice del Lavoro, o ancora utilizzare la procedura di “arbitrato e conciliazione”.

L’avvertimento scritto viene irrogato per lievi violazioni dei propri doveri e non comporta particolari conseguenze.

 

La sanzione di grado successivo è costituita dalla CENSURA. Si tratta di un rimprovero scritto e motivato (dichiarazione di biasimo), inflitto dal Provveditore agli studi (ora Direttore Regionale o Funzionario del CSA delegato) per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d’ufficio..

Anche questa sanzione può essere impugnata con le stesse modalità della precedente e non ha influenza sulla carriera del docente.

 

SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO A UN MESE.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente con la perdita del trattamento economico ordinario e il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

La sospensione dall’insegnamento fino ad un mese è impartita dal dirigente del competente CSA (per i docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) o dal Competente Direttore generale sentito il parere del Consiglio di disciplina (per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado).

Anche per questo tipo di sanzione è ammesso il Ricorso al Ministro in via gerarchica ed entro il termine dei 30 giorni.

EFFETTI La sospensione dall'insegnamento fino ad un mese comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. Tale ritardo ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.

Durante la sospensione è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per i carichi di famiglia.

 

SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA OLTRE UN MESE A SEI MESI.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

La sospensione dall’insegnamento da oltre un mese a sei mesi è impartita dal dirigente del competente CSA (per i docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) o dal Competente Direttore generale sentito il parere del Consiglio di disciplina (per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado).

E’ ammesso il Ricorso al Ministro in via gerarchica ed entro il termine dei 30 giorni.

EFFETTI. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio. Il ritardo ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

Non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto da computo dell'anzianità di carriera.

Durante la sospensione è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per i carichi di famiglia.

 

SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO PER UN PERIODO DI SEI MESI E UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI (Art. 97-bis).

La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

Detta sanzione viene inflitta dal Ministro, sentito il parere del Consiglio di disciplina.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Ministro entro trenta giorni.

Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto da computo dell'anzianità di carriera.

Durante la sospensione è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per i carichi di famiglia.

 

DESTITUZIONE.

La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità.

La destituzione viene disposta dal Ministro, sentito il parere del Consiglio di disciplina.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Ministro entro trenta giorni.

 

I procedimenti disciplinari e le adunanze dei Consigli di disciplina debbono tenersi in conformità a quanto disposto dal DPR 3/57, il docente può presentare memorie e può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale. Trattandosi di provvedimenti disciplinari dell’Amministrazione, nel caso che il dipendente ravveda una lesione dei diritti, può fare ricorso all’autorità giudiziaria.

Il tempo di sospensione dall’insegnamento viene detratto dal computo dell’anzianità di carriera.

Il servizio svolto in quell’anno non viene computato ai fini della progressione economica e dell’anzianità richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi, nei confronti dei docenti che abbiano riportato in quell’anno sanzioni disciplinari superiori alla censura.

 

RIABILITAZIONE.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Il termine è fissato invece in cinque anni per i docenti puniti con la sospensione dall’insegnamento per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente.

Provvedimenti di riabilitazione.

Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente è adottato:

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Michela Gallina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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