www.samnotizie.it                      

     

MARZO 2004

     

Home     In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio      

     

 

 

 

Home-page

In primo piano

Rubriche

  • Autodifesa

  • Normativa

  • Eventi

  • Dibattiti

  • Quesitario

  • Precari

  • Le migliori

  • Bestiario

R.S.U.

Archivio di SAM-notizie

Links

Comunica con noi

Redazione

Segreteria Nazionale

CONCILIAZIONE: riaffermati i diritti delle supplenti madri.

Un'altra vittoria per il SAM  

Il SAM-GILDA di Gorizia ha chiesto l’esperimento di un tentativo di conciliazione a favore di un’insegnante a tempo determinato che aveva ricevuto, per il periodo di astensione obbligatoria di maternità l’ottanta per cento dello stipendio.

Il SAM ha sostenuto che:

-“L’insegnante ha percepito un’indennità pari all’80% dello stipendio in contrasto con quanto previsto dall’art. 11 del CCNL II biennio del 15/03/01 che prevede per la lavoratrice l’intera retribuzione  fissa mensile nel periodo di astensione obbligatoria.

Il nuovo CCNL è stato sottoscritto il 24/07/03 ed ha valore normativo per il quadriennio 200272005 ed economico per il biennio 2002/2003.

Nella premessa viene precisato che il contratto riunisce i testi contrattuali firmati dal 4/9/95 all’8/3/2002 e specificatamente cita il CCNL II biennio del 15/03/2001, sancendo all’ultimo capoverso che la premessa fa parte integrante del CCNL sottoscritto dalle parti.

L’art. 12 comma 2 del CCNL 2002/2005 si richiama esplicitamente all’art. 11 del CCNL II biennio del 15/03/01 citandolo tra parentesi accanto al titolo “Congedi parentali” e prevede per la lavoratrice nel periodo di astensione obbligatoria l’intera retribuzione mensile.

Si fa presente che il D.L vo del 26/03/01 n.151 al Capo I art. 1 comma 1 cita :”Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione”.-

 

Questa la linea di difesa, incontestabile!!

Infatti il Dirigente Scolastico ha inviato comunicazione che:

-Pur conscio che ancora permangono in alcuni notevoli incertezze nell’applicazione della norma, la mia convinzione di fronte all’insieme della normativa (e della sua evoluzione anche dal punto di vista interpretativo) riguardante il diritto dell’ins. alla corresponsione del 100% dell’indennità è ora ferma ed anche suffragata dal parere richiesto ed ottenuto da parte del Collegio dei revisori dei Conti di questa Istituzione scolastica.

Pertanto non risulta più necessario esperire il richiesto tentativo di conciliazione.-

ANCORA UNA VITTORIA PER IL SAM!

Chiara Moimas

 

 

 

 

 

 

 
     

Home      In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio