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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

GIUGNO 2004


ASSENZE PER MALATTIA E VISITE MEDICHE DOMICILIARI

 

Quando un dipendente pubblico, e nel nostro caso, un insegnante, si assenta dal lavoro per malattia, il D.S.  può disporre, per questi, un accertamento facendone richiesta alla ASL di competenza territoriale.

La visita medico domiciliare di controllo viene effettuata a cura della ASL nelle fasce orarie di reperibilità che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali. La legge 833/1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha attribuito alle Unità Sanitarie Locali (ora ASL) la competenza esclusiva in materia di accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia.

Se il dipendente si trova nella necessità di assentarsi dal proprio domicilio nel corso della giornata, per evitare l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto al trattamento economico, deve dare tempestiva comunicazione all’amministrazione presso cui è in servizio, precisando l'orario in cui non sarà reperibile e produrre, al rientro in servizio, la documentazione giustificante l’assenza effettuata. L’assenza dal proprio domicilio è giustificata quando vi siano cause di forza maggiore opportunamente documentate, ovvero la concomitanza con visite mediche, prestazioni e accertamenti specialistici che non potevano essere effettuati in orario diverso da quello previsto dalle fasce di reperibilità o ancora per evitare gravi conseguenze per sé o per componenti del  nucleo familiare.

Il dipendente che sia risultato assente ingiustificato al momento dell’accertamento, potrà rimediare sottoponendosi tempestivamente a visita presso gli Uffici della ASL con motivazioni valide a giustificare la propria assenza dal domicilio.

L’assenza ingiustificata del dipendente dal proprio domicilio, nelle fasce orarie indicate, non seguita da opportuno controllo presso gli Uffici del S.S.N., rende impossibile l’accertamento dello stato di malattia e questo comporta una serie di conseguenze:

  • apertura di procedimento disciplinare da parte del Dirigente nei confronti del dipendente. Se le motivazioni fornite dal lavoratore risultano insufficienti o non pervengono entro dieci giorni dalla contestazione dell’infrazione, il D.S. segnalerà i giorni per cui viene disposta la sanzione.

  • Ritenuta del trattamento economico nella misura del 100% a decorrere dal primo giorno di malattia e per il periodo massimo di 10 giorni. Se le giornate di malattia sono inferiori a 10, la trattenuta sarà commisurata al numero effettivo di giorni di assenza.

  • Se nel corso del periodo di assenza sono stati effettuati precedenti controlli sanitari regolarmente eseguiti, la decorrenza della predetta sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, sarà calcolata dal giorno successivo all'ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito.

  • Per l'eventuale successivo periodo di assenza, e cioè a decorrere dall'11° giorno dall'inizio della malattia, può essere effettuata l'ulteriore trattenuta del trattamento economico nella misura del 50%, solo nel caso in cui il lavoratore non si sia presentato a successiva visita negli Uffici del S.S.N.

  • Ai fini della ritenuta vengono considerati tutti gli elementi della retribuzione fissa.

  • La sanzione ha effetto solo nell'ambito dello stesso episodio morboso.

  • La sanzione termina con la fine dell'evento morboso ovvero con la ripresa del servizio, ovvero con l'accertamento dell'inidoneità temporanea al servizio tramite controllo sanitario regolarmente eseguito.

Nei periodi di ricovero ospedaliero non viene applicata la sanzione.

Non rientrano nelle giustificazioni accettabili motivazioni quali il mancato funzionamento del campanello di casa e l’errata comunicazione dell’indirizzo in quanto il dipendente è tenuto a rendere possibile ed agevole l’accertamento del suo stato di infermità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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