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non più di 25 alunni per sezione

La realtà scolastica quotidiana ci offre un panorama di classi sempre più affollate e si tratta di un fenomeno in progressivo aumento.

Se consideriamo che va crescendo anche la percentuale di alunni stranieri, allora è ben intuibile quali siano le difficoltà in cui si trovino a lavorare gli insegnanti che possono contare su un numero sempre più risicato di ore di contemporaneità o compresenza.

Molti colleghi ci segnalano che quest’anno i dirigenti scolastici hanno costituito sezioni di scuola elementare con un numero di alunni  superiore al tetto massimo di 25. Il SAM-Gilda ha pertanto ritenuto utile ed urgente svolgere una ricerca normativa per capire se tale situazione sia legittima. Dallo studio è emerso quanto segue:

l’operato dei Dirigenti scolastici viene giustificato richiamandosi al DM 331/98 che autorizzava a costituire classi, in via del tutto eccezionale, nei vari ordini di scuola, con uno scostamento del 10% rispetto ai limiti massimi e minimi del numero degli alunni (nel caso del numero massimo di alunni il 10% si concretizza in due alunni in più, talvolta arrotondati a tre, quindi classi da 27-28). L’eccezione sta invece diventando la regola!

Nel compiere questa operazione, i dirigenti, e forse non solo loro, ignorano come la norma non sia applicabile nella Scuola elementare laddove in base ad una legge, pienamente vigente (infatti non risulta in alcun modo abrogata), il numero massimo di alunni per  classe resta fissato in 25.

Una legge dello Stato infatti non è derogabile in base ad un semplice Decreto ministeriale.

Invitiamo le nostre strutture provinciali e le RSU a vigilare, soprattutto in vista della costituzione delle classi per il prossimo anno scolastico, affinché le norme vengano rispettatate.

Riportiamo di seguito l’articolo 12 della legge n. 820 del 1971.

“L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purché gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.”

Il SAM-Gilda, in vista della formazione delle classi per il prossimo anno scolastico (ricordiamo che le iscrizioni si effettuano entro il mese di gennaio) è intervenuto con grande energia presso i Direttori Regionali dell’Istruzione che SONO STATI DIFFIDATI dal Segretario nazionale al fine di ottenere il rispetto della legge.


Quanto finora considerato, si riferisce a classi composte interamente da alunni normodati. Nel caso in cui siano presenti anche alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi, e si tratta di una realtà molto frequente nella scuola, il numero di alunni per classe subisce un’ulteriore riduzione in base a quanto stabilito dal già citato D.M. 331 del 24 luglio 1998. Il decreto parla, nello specifico, di classi costituite da meno di 25 alunni e, in casi particolari, anche da meno di 20. Riportiamo di seguito parti del testo normativo significativi a tal proposito:

Art.: 10 Classi con alunni in situazione di handicap.

1. Per garantire la massima possibile efficacia nel processo d’integrazione scolastica, le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna), possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell’organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell’handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e delle metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

2. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzative delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili” (art.10).

Sembra opportuno far presente che non dovrebbe applicarsi in questi casi l’art.9 che consente la possibilità di superare del 10% il tetto massimo di 25 alunni, poiché si renderebbe altrimenti vana la riduzione prevista dall’articolo 10.

Nell’assegnazione degli insegnanti nell’organico di circolo, il Provveditore deve tenere conto delle nomine di insegnanti di sostegno anche con riguardo alla istituzione di un numero maggiore di classi dovute all’iscrizione di alunni con handicap, che riduce il numero medio di alunni per classe.

Rino Di Meglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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