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INDENNITA’ DI BUONUSCITA (TFS). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR).

PENSIONE COMPLEMENTARE. FONDO ESPERO.

 

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

La riforma pensionistica del 1995 ha suddiviso i pensionati in 3 fasce:

-          Per chi al 31/12/1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione obbligatoria (non di servizio, ma di contributi effettivi utili per la pensione) il calcolo della pensione viene fatto in base al sistema retributivo, quello attuale più conveniente.

-          Invece, per chi è stato assunto dopo il 31/12/1995 il calcolo sarà effettuato con il sistema contributivo e si vedrà la pensione dimezzata.

-          Infine, per coloro che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di versamenti contributivi, il calcolo della pensione sarà fatto secondo un sistema misto: retributivo-contributivo e perderanno, sulla pensione percepita, una quota che andrà dal 20 al 30% rispetto al sistema retributivo.  

INDENNITA’ DI BUONUSCITA  E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I pubblici dipendenti con incarico a tempo indeterminato assunti entro il 31/12/2000 (in seguito denominati “vecchi assunti”) al momento della cessazione dal servizio avranno diritto all’indennità di buonuscita, detta anche trattamento di fine servizio (TFS).

Gli altri (vale a dire quelli con incarico a tempo determinato o assunti in ruolo dopo il 31/12/2000, denominati nuovi assunti”) avranno diritto, come i lavoratori dipendenti privati, al trattamento di fine rapporto (TFR).

L’indennità di buonuscita (TFS) si calcola sulla base dell’ultimo stipendio, al contrario il TFR si accumula e si rivaluta di anno in anno durante il servizio prestato.

In generale si può affermare che il regime TFS sia più conveniente poiché i criteri di calcolo della buonuscita risultano più favorevoli rispetto a quelli del TFR.

Infatti il rendimento del TFR diventa particolarmente penalizzante quando l’inflazione è alta. Se, ad esempio, l’indice ISTAT fosse del 10% il rendimento del TFR sarebbe pari al 9% e di conseguenza l’incremento reale sarebbe inferiore dell’1% rispetto all’inflazione. Questo significa che in regime TFR, tenendo conto dell’inflazione a due cifre degli anni 70, l’indennità percepita oggi da un dipendente che cessasse dal servizio con circa 35-40 anni di contribuzione sarebbe inferiore al capitale versato.

E’ chiaro che il TFR è più conveniente solo in caso di bassa inflazione e bassa crescita della retribuzione.

 

PENSIONE COMPLEMENTARE E FONDO ESPERO

Come già menzionato, con le riforme del sistema pensionistico il calcolo passerà in modo graduale dal metodo retributivo a quello contributivo. Ciò comporterà, soprattutto per coloro che hanno pochi anni di contributi, una notevole riduzione dell’importo della pensione rispetto allo stipendio.

Sarà quindi indispensabile avere un’altra fonte di reddito da affiancare alla pensione che spetta in virtù del proprio rapporto di lavoro, per garantire una vita dignitosa anche dopo la cessazione dal servizio. La nuova fonte di reddito può essere una pensione integrativa di quella pubblica.

Chi non aderirà al fondo continuerà a versare i contributi previdenziali anche ai fini dell’indennità, che verrà calcolata a seconda del regime TFS o TFR. La non adesione, come evidenziato, risulta meno sfavorevole per chi si trova in regime retributivo (cioè con almeno 18 anni di contributi fino al 31/12/1995); altra cosa per quelli in regime contributivo o misto. L’ammontare della pensione che questi ultimi percepiranno potrebbe essere ai limiti della sopravvivenza.

La scelta di non aderire, per esempio, è sconsigliabile per chi è monoreddito ed in condizioni economiche non floride. Questa scelta e le sue conseguenze devono essere ben chiare soprattutto agli attuali precari, molti dei quali non avranno alcuna buonuscita perché, a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro, il TFR maturato viene versato loro ogni anno.

In definitiva ognuno dovrà fare una scelta personale, basata sulle proprie convinzioni, tenendo conto in particolare delle proprie condizioni economiche e familiari.

 

Aderire ad un fondo di categoria “chiuso” come il Fondo Espero

In questo caso, i “vecchi assunti”  passano obbligatoriamente dal regime TFS al regime TFR; gli altri  lavoratori sono già in regime di TFR.

L’adesione per entrambi non comporta alcuna riduzione della pensione pubblica, che sarà percepita regolarmente come coloro che non aderiranno.

Per quanto riguarda i termini entro i quali é possibile fare la scelta si osserva che, mentre i “nuovi assunti”, in regime TFR, possono aderire al Fondo Espero in qualsiasi momento, i “vecchi assunti”, in regime TFS, se non interverranno modifiche, possono farlo entro la data del 31/12/2005. Questi ultimi inoltre non possono passare al regime TFR senza aderire al Fondo.

II primo problema è quindi se convenga e quando effettuare questo passaggio. Ciò dipende dalle singole valutazioni, da fare in funzione della propria situazione. Presso le nostre sedi sono possibili conteggi personalizzati.

Nel caso in cui il termine di adesione venga spostato, per i “vecchi assunti” la domanda a cui si può ipotizzare di dare una risposta è: “quando conviene aderire al Fondo e di conseguenza passare al TFR?”.

Poiché le modalità di calcolo del TFS sono legate alla propria posizione stipendiale, è chiaro quindi che se uno si trova vicino ad uno scatto di anzianità, può essere conveniente aspettare lo scatto prima di scegliere di optare per la previdenza complementare. Per chi invece ha appena usufruito dello scatto d’anzianità, la convenienza di attendere un nuovo scatto non sussiste.

Al momento dell’adesione al Fondo l’ammontare del TFS maturato viene trasformato in TFR e sarà percepito alla cessazione dal servizio.

Al momento del pensionamento o della cessazione dal servizio i “vecchi assunti” percepiranno le somme non versate al Fondo. Vale a dire il TFS trasformato in TFR al momento dell’adesione più il TFR maturato dopo (che è pari al 4,91% della retribuzione utile) rivalutati annualmente.

I neoassunti, invece, percepiranno soltanto il TFR maturato fino al momento dell’adesione al Fondo, ovviamente rivalutato con le modalità descritte.

Si può ritenere che il maggior vantaggio dell’adesione al Fondo Espero consiste nel fatto che il dipendente potrà costruirsi una pensione integrativa senza intaccare sensibilmente il proprio stipendio mensile.

Riassumendo: un dipendente potrà costruirsi una pensione complementare in cambio della rinuncia ad una quota del TFS (per i vecchi assunti)  o a tutto il TFR (per i nuovi) più un versamento mensile di circa 14-25 euro e il contributo dell’Amministrazione.

In costanza di rapporto di lavoro non si può recedere dall’iscrizione al Fondo, né richiedere il riscatto di quanto maturato prima di averne acquisito il diritto (pensionamento o cessazione dal servizio). Dopo 8 anni d’iscrizione si può richiedere l’anticipazione anche di tutto il capitale maturato per l’acquisto della prima casa propria, o dei figli, o per ingenti spese sanitarie. Va evidenziato che si possono solo fare stime basate sull’andamento dei rendimenti dei vari fondi pensione negli anni passati, ma nessuno può garantire con assoluta certezza alcunché rispetto al futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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