Home     In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio      

     

 

 

 

Home-page

In primo piano

Rubriche

  • Autodifesa

  • normativa

  • Eventi

  • Dibattiti

  • Quesitario

  • Precari

  • Le migliori

  • Bestiario

R.S.U.

Archivio di SAM-notizie

Links

Comunica con noi

Redazione

Segreteria Nazionale

MARZO 2008


VADEMECUM SULLA MATERNITA'

a cura di Michela Gallina e Giuliana Bagliani

L'articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale scuola 2006-2009 tratta l'argomento dei congedi parentali integrandolo con le disposizioni di tutela della maternità contenute nella decreto legislativo (Testo Unico) 151/2001.


 

Il periodo di ASTENSIONE OBBLIGATORIA o “congedo per maternità dura cinque mesi.

All’art. 16 del decreto legislativo 151/2001 (richiamato nel contratto) leggiamo quanto segue:

“1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, (…);

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.”

L’art. 17 prevede un’estensione del divieto

“1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,(…).”

Durante il periodo di astensione obbligatoria, al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile ed anche le quote di salario accessorio fisse. Tale periodo inoltre è considerato servizio effettivamente prestato anche se si tratta di proroga dell'incarico di supplenza.

Coerentemente con quanto presente nel D.lvo all’art. 16, comma 3 del CCNL viene specificato che in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque cinque mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta è accolta qualora sia avvallata da idonea certificazione medica.

Alla lavoratrice, rientrata al lavoro, spettano in ogni caso i periodi di riposo dette anche “ore di allattamento” di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 151/2001Riposi giornalieri della madre”

“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.”

Le lavoratrici con un contratto a tempo determinato godono delle stesse prerogative di quelle con contratto a tempo indeterminato.


 

Il periodo di ASTENSIONE FACOLTATIVA, o “congedo parentaledella durata di sei mesi, è disciplinato dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 151/2001. Può essere fruito dalle lavoratrici madri o dai lavoratori a questi sei mesi si aggiungono 30 giorni per ciascun anno del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato fino al compimento del terzo anno di età del minore. Tali periodi sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e i primi 30 giorni sono retribuiti per intero.

“Art. 32. - Congedo parentale

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (…);

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.”

Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, l’art. 47 del decreto legislativo 151/2001 – Congedo per la malattia del figlio – puntualizza quanto segue:

“1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore (vale a dire che l’insegnante non è sottoposto a visita medico-fiscale).

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.”

I periodi di astensione facoltativa continuativi includono anche le giornate festive che ricadono all'interno del periodo. Se fruiti in modo frazionato includono ugualmente i periodi festivi, a meno che le feste non siano intervallate dal ritorno al lavoro dell'insegnante.

Per usufruire dell'astensione facoltativa anche frazionata in periodi, la lavoratrice o il lavoratore devono presentare la domanda con l'indicazione della durata presso l'amministrazione della scuola in cui lavorano, con 15 giorni di anticipo. Solo in presenza di situazioni particolari la domanda può essere presentata 48 h prima dell'inizio dell'astensione.


TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è intero per le assenze:

nei giorni di visite pre-natali;

nel periodo di astensione obbligatoria;

nei primi 30 giorni di congedo parentale;

per le ore di riduzione per l’allattamento;

durante i periodi di malattia del figlio con età inferiore ai tre anni.

Per i rimanenti 5 mesi di congedo parentale il trattamento economico è ridotto al 30 %.

Per le malattie del figlio fra i 3 e gli 8 anni ci si può assentare fino ad un massimo di 5 giorni all’anno, ma senza retribuzione.

Gli insegnanti a tempo determinato godono di analogo trattamento, ma soltanto per il periodo di validità del loro contratto di lavoro;

nel caso di complicanze della gravidanza (a partire dal momento del riconoscimento dello stato di gravidanza) e fino al terzo mese di vita del bambino, beneficiano dell’indennità di maternità, corrispondente all’80 % dell’ultimo stipendio goduto*. Secondo recenti disposizioni, una volta iniziato il riconoscimento dell’indennità di maternità, non si può – per il periodo rimanente di astensione obbligatoria – accettare altre proposte di supplenze, anche se economicamente più convenienti (es.: lasciare un part-time ed accettare una cattedra intera).

Nel caso che un’insegnante riceva una proposta di supplenza (annuale o temporanea) e si trovi già nel periodo di astensione obbligatoria, non è obbligata ad assumere il servizio, nemmeno per un giorno, ed il Contratto deve essere comunque stipulato e considerato valido.

*NOTA: secondo il nostro sindacato, poiché anche gli insegnanti a tempo determinato beneficiano dello stesso CCNL di quelli a tempo indeterminato, si dovrebbero considerare le norme migliorative rispetto a quelle nazionali per tutti gli altri lavoratori, e quindi spetterebbe a tutti il 100 % della retribuzione mensile. Il riconoscimento di ciò non è accettato dalle Ragionerie Provinciali dello Stato e, per ottenere quanto di diritto si dovrebbe ricorrere al Giudice del Lavoro. Il SAM-Gilda ha avviato alcuni ricorsi-pilota.


SITUAZIONI PARTICOLARI

 

In caso di Adozioni e affidamenti pre-adottivi internazionali (Art. 27) il congedo di maternità (astensione obbligatoria) deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

Per l'adozione e l'affidamento pre-adottivo internazionali, la lavoratrice ha inoltre il diritto di fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.

La Finanziaria per il 2008 ha apportato condizioni maggiormente favorevoli riferite ai congedi per maternità in caso di adozione: viene infatti esteso di due mesi (da 3 a 5 mesi) e le relative modalità di fruizione sono differenziate tra adozioni nazionali (primi cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia) ed internazionali (anche durante il periodo di permanenza all’estero).

Sono ampliate anche le modalità di fruizione dei congedi parentali:

sono aboliti i limiti di età del minore (da 12 anni a 18);

è aumentato il periodo dall’ingresso in famiglia entro il quale si può fruire del congedo parentale (dai primi tre anni a otto anni, purché non oltre il diciottesimo anno di età);

resta ferma la corresponsione dell’indennità entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

La contribuzione figurativa del congedo per maternità e il riscatto del congedo parentale si applica solo al personale in servizio e non ai pensionati.

In base all’art. 14 le gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al Dirigente Scolastico apposita domanda e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

In caso di parto plurimo viene raddoppiato il congedo parentale e il numero di ore per l’allattamento.

Nel caso in cui il figlio sia certificato diversamente abile il congedo parentale può essere fruito fino al compimento del terzo anno di età del bambino e vengono raddoppiate le ore di riposo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Home      In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio