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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

 MAGGIO 2007


SUPPLENTI INESISTENTI

a cura di Giuliana Bagliani

Per tutto ciò che attiene alla tutela dei bambini e del loro diritto allo studio, spetta unicamente ai genitori chiedere provvedimenti, nel caso vengano lesi il diritto allo studio e il diritto alla regolarità del servizio scolastico e non sia pertanto garantito l’ordinato svolgimento delle lezioni. Anche in rapporto all’ultima Legge Finanziaria, deve essere data priorità alle spese necessarie ad assicurare quanto premesso, per evitare l’interruzione del servizio pubblico (art. 331 del codice penale).

In base alle disposizioni vigenti, per le assenze dei docenti della scuola primaria fino a 5 giorni, i Dirigenti Scolastici hanno l’obbligo di utilizzare prioritariamente, per le sostituzioni, gli insegnanti interni al plesso di servizio, per tutte le ore di contemporaneità NON programmate dal Collegio dei Docenti. Negli altri casi (assenze di docenti della scuola dell’infanzia, assenze dei docenti della primaria superiori a 5 giorni) i Dirigenti Scolastici hanno il dovere-potere di conferire le supplenze, come precisato anche dal direttore regionale del Friuli Venezia Giulia. Questo vale in base al generale potere organizzativo del Capo d’Istituto, che assolve la finalità dell’Istituzione scolastica di corrispondere alla domanda di istruzione degli studenti, titolari del diritto all’apprendimento costituzionalmente garantito. Per gli alunni diversamente abili, tale diritto è rafforzato dal diritto all’integrazione scolastica, anch’esso di derivazione costituzionale.

L’attuazione puntuale dei piani di studio annuali, programmati dal Collegio dei Docenti e che non dovrebbero subire contrazioni o rettifiche a seguito di assenze da parte dei docenti titolari di classe, soddisfa i diritti costituzionali suddetti.

Dal POF derivano pure gli orari settimanali e giornalieri delle lezioni, che vengono comunicati, per prassi e per evidenti ragioni organizzative, alle famiglie e agli alunni (quaderni/libri/materiali specifici/compiti domestici da portare a scuola). Modifiche ed adattamenti di tali orari, necessari per ragioni didattiche od organizzative, hanno d’abitudine comportato una corretta informazione alle famiglie degli alunni, soprattutto per mantenere la loro massima collaborazione con la scuola.

Sul mantenimento degli obiettivi indicati nel POF e della conseguente programmazione, la loro riduzione o ampliamento, gli insegnanti sono tenuti a relazionare ai rappresentanti di classe, nei Consigli di Interclasse (T.U., Parte prima, Titolo I, Capo I, Sez. I, Art.5, comma 8), organismo in cui “si esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”.

Secondo quanto premesso, si manca ai propri doveri di docente e si è in difetto, se non si mette a conoscenza delle famiglie il fatto che le lezioni sono state sospese e che c’è stata una cancellazione delle attività programmate, tanto più se ciò non è riconducibile a una singola eccezionale situazione di emergenza, ma ha una ripetitività tale da comportare inevitabilmente modifiche in peius nella formazione degli alunni. E’ necessario anche indicare le motivazioni di tutto ciò: la mancata nomina dei supplenti necessari.

La comunicazione di tali situazioni andrebbe inviata al Dirigente Scolastico, al Presidente del Consiglio d’Istituto, alla RSU d’Istituto, ai genitori dei bambini ospitanti ed a quelli ospitati. Verso questi ultimi, tra l’altro, gli insegnanti assumono tutte le responsabilità civili e penali, senza neppure conoscerne i nominativi e senza avere a disposizione i recapiti telefonici delle loro famiglie. Per queste necessità di accoglienza e di sorveglianza di alunni di altre classi sarebbe utile, a tutela di tutti, un ordine scritto da parte del Dirigente Scolastico, completo dei dati suddetti, indispensabili nei casi di emergenza.

Si ricordano i limiti numerici in base ai quali si sospende l’insegnamento e si attua la pura sorveglianza: più di 25 alunni nella scuola primaria, se appartenenti a classi parallele; più di 12 alunni se si tratta di classi non parallele (in questo caso si forma una pluriclasse); più di 28 alunni per la scuola dell’infanzia.

Sarebbe opportuno e corretto che le situazioni di criticità che si verificano in un continuum inarrestabile, per le già conosciute difficoltà di copertura finanziaria per le supplenze temporanee, fossero quindi comunicate dal singolo docente all’utenza ed all’Amministrazione scolastica. Sarebbero così possibili un monitoraggio ed una documentazione precisi del fenomeno, validi anche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le famiglie.

Suggeriamo di seguito un modello di comunicazione della sospensione delle lezioni per l’impegno di sorveglianza, causa l’assenza di colleghi e la mancata nomina di supplenti che li sostituiscono:

Al D.S. dell’Istituto ………………………

Al Presidente del Consiglio dell’Istituto ………………….

Ai genitori rappresentanti delle classi ………………………

Ai genitori dell’alunno/a ………………………

Alla R.S.U. dell’Istituto ……………………….

 

Il/La sottoscritto/a insegnante ……………………………………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica

informa

che le lezioni delle seguenti discipline/attività educative: …………………………… , programmate per la giornata di ………………………… dalle ore …………. alle ore ……………..

NON sono state svolte,

perché il/la sottoscritto/a è stata impegnato/a in attività di sorveglianza di n. ………… alunni della classe/delle classi …………………

Distinti saluti

(data)…………………..,

(firma)…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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