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i tratta di un istituto nuovo per il personale della scuola, ma già previsto dal Codice Civile per tutti gli altri lavoratori ora; dal momento che a partire dal CCNL 1994/1997 è avvenuta la cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, le norme sul lavoro previste dal Codice civile sono applicabili anche a noi. Di cosa si tratta ? Il Codice civile, art. 2118, prevede che il contratto di lavoro a tempo indeterminato possa essere sciolto per volontà di una delle due parti (prestatore e datore di lavoro) e che in tale ipotesi la parte che intende chiudere il rapporto anticipatamente debba fornire all'altra un periodo di preavviso o pagare un'indennità corrispondente. La durata del preavviso, dice sempre il Codice Civile, deve essere individuata nei contratti collettivi; qualora nel contratto non fosse determinata, essa può essere fissata secondo gli usi o secondo equità (significa fissata dal giudice). L'art. 29 del CCNL 94/97 - Scuola, fissa il preavviso in 2 mesi per i dipendenti con anzianità fino a 5 anni, tre mesi per quelli fino a 10 anni, e infine in 4 mesi per coloro che hanno un'anzianità superiore a 10 anni. In caso di cessazione per normale pensionamento, l'indennità non spetta, in quanto, come è noto, la domanda di quiescenza o il pensionamento d'ufficio vengono comunicati con molti mesi di anticipo rispetto alla scadenza del successivo 1 settembre, data di cessazione per il personale della scuola. L'indennità spetta invece in tutti i casi in cui vi sia una cessazione improvvisa
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to. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. Art. 2121 del Codice Civile Computo dell'indennità di mancato preavviso. L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro. Art. 23 CCNL 1994/1997 (comma 4) Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Art. 29 CCNL 1994/1997 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue. - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; - 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
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