l diritto al conferimento del "Trattamento di Fine Rapporto" riguarda i supplenti e sorge alla risoluzione di un contratto della durata minima di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese, anche se il servizio si è svolto in Istituti scolastici diversi, a condizione che non ci

sia soluzione di continuità. Non influenza l'aver usufruito di eventuali assenze non retribuite.
Lo stabilisce la Circolare dell'INPDAP del 30 agosto 2002, pubblicata sulla G. U. n° 203 dello stesso 30 agosto 2002.
Il TFR viene corrisposto d'ufficio e non a domanda; bi

sogna però sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del mod. Tfr/1, che va compilato dalla scuola.
Nel caso di supplenze in più Istituti, l'invio all'INPDAP compete alla scuola in cui si è prestato l'ultimo servizio.

G.B.