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Assenze del personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 25 CCNL '99)
Vengono identificate tre tipologie di supplente: Tipo 1: personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche che si trovi al secondo anno continuativo (cioè che nell'anno scolastico immediatamente precedente abbia prestato servizio per almeno 180 giorni) e docenti di religione. Tipo 2: personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche che si trovi al primo anno di servizio.
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Tipo 3: supplenti temporanei. Per queste categorie di lavoratori i vari tipi di assenze sono così regolamentate: Ferie: si maturano in proporzione al servizio prestato e qualora non siano state fruite devono essere liquidiate alla fine dell'ultimo contratto stipulato. Spettano, come per i docenti di ruolo, al massimo 30 giorni per i primi 3 anni e 32 giorni per gli anni successivi. Festività soppresse: spettano 4 giorni e si maturano con il servizio prestato, vedi docenti di ruolo. Permessi retribuiti: spettano 15 giorni consecutivi per matrimonio che valgono a tutti gli effetti. Permessi retribuiti per cause particola
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ri: sono previsti per tutti 3 giorni per lutto o grave e documentata infermità (vedi docenti di ruolo). Permessi non retribuiti: spettano al massimo 6 giorni per anno scolastico ed interrompono l'anzianità. Permessi brevi: vedi docenti di ruolo. Assenze per malattia: le modalità variano a seconda della tipologia di supplente. Si tenga presente che i periodi retribuiti o parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti, quelli non retribuiti, invece, interrompono la maturazione dell'anzianità. Aspettativa per motivi familiari o di studio: è prevista solo per i supplenti "tipo 1" con le regole che seguono i docenti di
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