si previa visita collegiale da parte dell'unità sanitaria locale competente; in questo modo conserva il posto ma non viene retribuito. Superato anche questo periodo, nel caso in cui il dipendente sia dichiarato inidoneo in modo permanente a svolgere qualsiasi lavoro, egli può essere licenziato oppure, nel caso si palesi una inidoneità per la funzione docente causa motivi di salute, a domanda, l'insegnate può essere posto fuori ruolo e/o esser utilizzato per altri compiti.
Non vanno considerati come giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital e quelli dovute alle terapie, certificate dall'ASL per cui il trattamento economico è del 100%.
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. Successivamente, entro 5 giorni va inviato il certificato medico. La visita fiscale può essere inviata sin dal primo giorno, perciò il dipendente deve lasciare l'indirizzo in cui è reperibile ed è tenuto a farsi trovare ogni giorno dalle ore 10 alle 12 ed dalle ore 17 alle 19.
Aspettativa per motivi di famiglia e di studio (art. 24 CCNL '99 e art. 69 e 70 DPR n. 3/1957)
Può essere concessa dal capo d'Istituto ai docenti che hanno presentato domanda.
L'aspettativa per motivi di studio è regolata dal art. 53 del DPR n. 297/1994.
Per l'aspettativa per motivi di famiglia l'Amministrazione deve rispondere alla domanda del dipendente entro 1 mese e può respingere la domanda, ritardarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa che può essere, ad ogni modo, in qualunque momento revocata per ragioni di servizio e non può durare per più di un anno, senza retribuzione. Per calcolare il limite massimo di 12 mesi concessi si deve tener presente che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi sono trascorsi meno di 6 mesi di servizio attivo. In ogni  caso l'aspettativa per