Assenze del personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
(art. 25 CCNL '99)


Vengono identificate tre tipologie di supplente:
   Tipo 1: personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche che si trovi al secondo anno continuativo (cioè che nell'anno scolastico immediatamente precedente abbia prestato servizio per almeno 180 giorni) e docenti di religione.
   Tipo 2: personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche che si trovi al primo anno di servizio.

   Tipo 3: supplenti temporanei.
Per queste categorie di lavoratori i vari tipi di assenze sono così regolamentate:
Ferie: si maturano in proporzione al servizio prestato e qualora non siano state fruite devono essere liquidiate alla fine dell'ultimo contratto stipulato. Spettano, come per i docenti di ruolo, al massimo 30 giorni per i primi 3 anni e  32 giorni per gli anni successivi.
Festività soppresse: spettano 4 giorni e si maturano con il servizio prestato, vedi docenti di ruolo.
Permessi retribuiti: spettano 15 giorni consecutivi per matrimonio che valgono a tutti gli effetti.
Permessi retribuiti per cause particola

ri: sono previsti per tutti 3 giorni per lutto o grave e documentata infermità (vedi docenti di ruolo).
Permessi non retribuiti: spettano al massimo 6 giorni per anno scolastico ed interrompono l'anzianità.
Permessi brevi: vedi docenti di ruolo.
Assenze per malattia: le modalità variano a seconda della tipologia di supplente. Si tenga presente che i periodi retribuiti o parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti, quelli non retribuiti, invece, interrompono la maturazione dell'anzianità.
Aspettativa per motivi familiari o di studio: è prevista solo per i supplenti "tipo 1" con le regole che seguono i docenti di