ell'esercizio della loro professione sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti (di queste scriveremo in altra sede), ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è quella derivante dalla vigilanza sugli alunni minori. Di questo tratteremo, cercando di semplificare al massimo ed evitando più possibile le terminologie tecniche.

Tipi di responsabilità

La prima fondamentale distinzione va effettuata sulla natura della responsabilità, ovvero penale o civile, questa distinzione va individuata in relazione al tipo di norma che viene violata.
La responsabilità penale si ha allorchè si commetta un reato e la legge prevede l'erogazione di una pena che può prevedere restrizione della libertà personale (arresto o reclusione) o può essere di carattere pecuniario (multa o ammenda).
La responsabilità civile si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato a terzi un danno, con conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato.
Talvolta da un unico evento possono derivare responsabilità tanto penali che civili, in questo caso il responsabile può subire ovviamente conseguenze penali e civili.
A proposito della responsabilità civile deve essere ancora aggiunto che essa si crea allorchè il danno sia qualificato come "ingiusto", ovvero non conforme al diritto.
La responsabilità civile viene, a sua volta, suddivisa in tre categorie:

  • diretta: quando il responsabile ha lui stesso provocato il danno, oppure non ha impedito, con il proprio comportamento che un'altra

persona lo provocasse;

  • indiretta: quando si è chiamati a rispondere di un fatto compiuto da altra persona o cosa di cui si risponde giuridicamente (per es. la casa o l'automobile).

Determinazione del danno

Il danno da risarcire consiste in "danno patrimoniale", quando si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed i cosiddetti danni morali che attengono a sofferenze patite, danni alla vita di relazione ecc., l'ammontare viene stabilito dal Giudice.

La responsabilità degli insegnanti.

La prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli insegnanti è l'art. 28 della Costituzione:
"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative , degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici".
Si evince quindi che il danneggiato chiamerà in causa tanto il responsabile che la stessa Amministrazione pubblica.
L'altra norma di carattere generale è l'art. 2043 del codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto.

Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile; l'art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è "incapace di intendere e di volere" , il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola materna, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli handicappati.
Il bambino incapace di intendere e volere è esente da qualsiasi responsabilità.
La norma che riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti è l'art. 2048 che parla di "precettori " per indicare la categoria degli insegnanti.
La giurisprudenza ha esteso l'elencazione delle persone responsabili, di
cui all'art. 2048 C.C., a tutti coloro che svolgono mansioni di istruttori, di insegnanti e di vigilanza dei minori, quindi non solo la categoria degli insegnanti veri e propri di scuole, sia private che pubbliche, sia di istituti tanto di natura pubblica che privata o anche religiosa, ma anche il maestro di sci o di nuoto, l'allenatore sportivo ecc. La responsabilità dell'insegnante è presunta e riposa sull'omessa vigilanza dei minori, in quanto questi soggetti, per la loro immaturità, possono facilmente arrecare danni agli altri, per cui chi è tenuto alla sorveglianza deve impedire tale eventualità.
In taluni casi vi può essere corresponsabilità tra insegnanti e genitori, con conseguente suddivisione dell'obbligo di risarcimento dei danni.
La legge prevede, comunque, la non responsabilità di chi
provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso.
Come si vede, mentre in linea generale spetta al danneggiato provare i danni, nel caso dei docenti vige il principio della  "presunzione di colpa", essendo posto a suo carico di dimostrare il contrario.
Che deve fare l'insegnante? Deve dimostrare per prima cosa di essere