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(Continua da pagina 3) anche in modo frazionato, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per
intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 6. Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino,
computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nello stesso comma 3. 7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi
5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice. 8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi
di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.
1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o
il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione. 9. In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere
presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di
astensione dal lavoro. 10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. |
11. Sono fatte salve le
eventuali disposizioni più favorevoli contenute in norme legislative o
contrattuali. ART. 12Formazione in servizio 1. Alla formazione in servizio,
che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e
per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico sono
destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo
1997, nella misura dell’1% del monte salari. 2. Nella sequenza
contrattuale di cui all’art. 19, saranno definiti criteri e modalità per la
fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art. 5 della legge
8.3.2000, n. 53. ART.13 Diritto di assemblea 1. I dipendenti hanno diritto
a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali concordati con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro
capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che
riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere
indette con specifico ordine del giorno: a.singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle
prerogative sindacali; b.dalla R.S.U. nel suo
complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1,
dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c.dalla RSU congiuntamente
con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto |
1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8.
1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo. ART. 14 Finanziamento del fondo
d’istituto 1. In aggiunta alle quote
già definite nel contratto collettivo integrativo del 31.8.1999,
confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d’istituto le seguenti
ulteriori voci di finanziamento: a.le risorse non spese previste
dall’art. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e
2000. Tali importi potranno essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001
poiché costituiscono economie riferite ad anni precedenti; b.le risorse non spese di
cui alla lettera a) riferite all’anno 2001; c.lire 300 miliardi al lordo
degli oneri riflessi quale quota parte dei 1260 miliardi non spesi per
effetto della mancata applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999; d.un importo corrispondente
a Lire 15.300 mensili per tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi)
calcolato sul personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del
presente CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da
dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di
incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione programmati
sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e
dall’indennità integrativa speciale; 2. Per gli anni successivi
al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo diversa previsione della
contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma
3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di
un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di
600 miliardi a decorrere dall’anno 2003. 3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazio- (Continua pag. 5) |
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