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Samnotizie

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ni di cui all’art. 15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.

4. Le risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.

ART. 15

Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto

1. Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.

2. Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36 del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999.

3. Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999.

4. Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico regionale.

ART. 16

Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999

1. In considerazione della necessità di tener conto del completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In pre

 

visione di tale scadenza sarà costituita presso il Ministero della pubblica istruzione un’apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.

2. Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.

ART. 17

Personale con contratto a tempo determinato

1. Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.

ART. 18

Sequenze contrattuali

1. Le parti concordano sull’esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:

·arbitrato e conciliazione;

·congedi per motivi di studio;

·banca delle ore;

·contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.

·telelavoro;

·lavoro temporaneo;

·testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.

2. Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza contrattuale da concludere il 3.3.2001.

3. In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1 saranno:

a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il

 

modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall’autonomia;

b) definiti nell’ambito delle risorse già disponibili, anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.

4. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.

ART. 19

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Le parti concordano sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e quella del Direttore amministrativo.

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