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Samnotizie |
(Continua da pagina 4) ni di cui all’art. 15. Le risorse così distribuite
si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999. 4. Le risorse residue anche
già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per il miglioramento dell’offerta formativa sono riutilizzabili
nell’esercizio successivo. ART. 15 Finalizzazione delle somme
da destinarsi al fondo di istituto 1. Le somme di cui
all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno impegnate nelle istituzioni
scolastiche per riconoscere l’impegno professionale dei docenti, realizzabile
come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico rispetto a quello
normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f)
dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999. 2. Le somme di cui
all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate
alle finalità di cui all’art 36 del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che
nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a favore del
personale ATA - sono finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma
3, lett. d) del CCNI 31.8.1999. 3. Le somme di cui
all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono finalizzate a retribuire l’impegno
dei docenti per l’attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e
didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999. 4. Le somme assegnate agli
istituti in base all’art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell’anno
finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad
altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione
integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico regionale. ART. 16 Attuazione dell’art.15,
commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999 1.
In considerazione della necessità di tener conto del completamento della
riforma dell’amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del
CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale
che opererà su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e
supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In pre |
visione di tale scadenza
sarà costituita presso il Ministero della pubblica istruzione un’apposita
commissione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare
entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure
professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle
istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze
richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso. 2. Nell’attuale fase
transitoria il rapporto di lavoro del personale della scuola che svolge
funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o utilizzo, è comunque
definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale. ART. 17 Personale con contratto a
tempo determinato 1. Le disposizioni di cui
all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla generalità del
personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a
tempo determinato, nei limiti di durata della nomina. ART. 18 Sequenze contrattuali 1. Le parti concordano
sull’esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora
definite relativamente all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di
concluderla entro il 30 giugno 2001, quali: ·arbitrato e conciliazione;
·congedi per motivi di
studio; ·banca delle ore; ·contrattualizzazione degli
istituti del rapporto di lavoro. ·telelavoro; ·lavoro temporaneo; ·testo coordinato dei CCNL
1994-97 e 1998-2001. 2. Relativamente alle materie
inerenti il personale delle Accademie e dei Conservatori, si aprirà
un’apposita sequenza contrattuale da concludere il 3.3.2001. 3. In particolare, nella
sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1 saranno: a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il |
modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall’autonomia; b) definiti nell’ambito delle risorse già disponibili, anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999. 4. In sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti requisiti,
modalità e criteri di erogazione di compensi per trattamento accessorio da
corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE,
BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con
incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è
accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto
previsto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999. ART. 19 Norma finale 1. Per quanto non previsto
dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti concordano sull’opportunità che in sede
di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda
per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero
del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile
amministrativo e quella del Direttore amministrativo. * * * |
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