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Samnotizie

CONTRATTO ECONOMICO

ART. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

ART. 2

Sistema di relazioni sindacali a livello regionale

1. La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.

2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente per materia.

ART. 3

Relazioni sindacali a livello d’istituto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:

a.modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);

b.utilizzazione dei servizi sociali;

c.modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

d.attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e.criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribui-

 

te con il fondo d'istituto.

2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:

a.criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

b.la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;

c.la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;

d.la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

3. Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse."

4. All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".

ART. 4

Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

1. I soggetti sindacali titolari della

 

contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:

-le RSU;

-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.

ART. 5

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.

4. Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.

ART. 6

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

ART. 7

Retribuzione professionale docenti

1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente

(continua a pagina 3)

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