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Samnotizie

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anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.

7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.

11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali.

ART. 12

Formazione in servizio

1. Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.

2. Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.

ART.13

Diritto di assemblea

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:

a.singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

b.dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c.dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto

1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.

ART. 14

Finanziamento del fondo d’istituto

1. In aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:

a.le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché costituiscono economie riferite ad anni precedenti;

b.le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite all’anno 2001;

c.lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;

d.un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;

2. Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003.

3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazio-

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