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Samnotizie |
(Continua da pagina 2) per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti
per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al
personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il
compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che
viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione
professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995. ART. 8 Direttori dei servizi
generali ed amministrativi 1. A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio
iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed
amministrativi inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL
26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione
iniziale del Responsabile amministrativo. 2. In aggiunta all'importo definito al sensi del
comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di
anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento,
comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità
in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. 3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni e |
conomiche del profilo di Direttore amministrativo
delle accademie e conservatori. 4. L'indennità integrativa speciale e la
progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per
intero. ART. 9Qualifiche del personale
ATA 1. I profili professionali del personale ATA, in
attesa di un loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante
adeguamento alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come
previsto nell’allegata tabella D. ART. 10 Finanziamento funzioni
aggiuntive del personale ATA 1. Per garantire l’erogazione dei compensi per
funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato
dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n.
124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL
26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della
legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero
dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in
35 miliardi. 2. In sede di
contrattazione decentrata provinciale l’erogazione dei fondi alle singole
scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via
prioritaria: a.assicurare a tutte le scuole gli stessi
livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000; b.riequilibrare la distribuzione fra le
scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed
elementari. 3.
La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente
effettuata in base ai criteri definiti nella in |
tesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero
della pubblica istruzione e le OO.SS. della Scuola. Art.11 Congedi parentali 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. 2. Nel presente articolo
tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.
903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi
risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla
legge n. 53/2000. 3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977,
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a
15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art.
23 del CCNL 4.8.1995. 4. In caso di parto
prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha
la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in
tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica
dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono
il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971. 5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili (Continua a pagina 4) |
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